La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011,(UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012,(UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 7, l’articolo 8, paragrafo 3 e l’articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e i regolamenti (CE) n. 631/2009 (5), (UE) n. 406/2010 (6), (UE) n. 672/2010 (7), (UE) n. 1003/2010 (8), (UE) n. 1005/2010 (9), (UE) n. 1008/2010 (10), (UE) n. 1009/2010 (11), (UE) n. 19/2011 (12), (UE) n. 109/2011 (13), (UE) n. 65/2012 (14), (UE) n. 130/2012 (15), (UE) n. 347/2012 (16), (UE) n. 351/2012 (17), (UE) n. 1230/2012 (18) e (UE) 2015/166 (19) della Commissione sono abrogati a decorrere dal 6 luglio 2022. Le relative disposizioni dovrebbero essere riprese e se necessario modificate per tenere conto delle prassi attuali e degli sviluppi tecnologici.
(2)Con il presente regolamento dovrebbero essere stabilite le disposizioni relative alle procedure e alle specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di veicoli e di determinati sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti per quanto riguarda la loro sicurezza generale.
(3)L’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere conforme a quello del regolamento (UE) 2019/2144, in particolare rispetto a quanto definito nel suo allegato II.
(4)Le disposizioni relative alle procedure di omologazione di cui al regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), in particolare ai capi III e IV, si applicano all’omologazione dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti oggetto del presente regolamento.
(5)A fini di coerenza metodologica per quanto riguarda le informazioni da fornire con la scheda informativa di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/858, occorre specificare ulteriormente le informazioni relative a ciascun tipo di sistema del veicolo, o componente o entità tecnica indipendente, che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
(6)Il certificato di omologazione UE di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, che deve essere rilasciato per ciascun tipo di sistema del veicolo, o componente o entità tecnica indipendente, che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento, dovrebbe basarsi sul corrispondente modello di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione (21). Tuttavia, l’addendum di ciascun certificato dovrebbe contenere le informazioni specifiche relative al sistema del veicolo, o al componente o all’entità tecnica indipendente, come definito nel presente regolamento.
(7)È in particolare necessario stabilire disposizioni specifiche per l’omologazione a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle prove virtuali e dell’ articolo 72, paragrafo 1, in relazione ai servizi tecnici interni, sulla base delle prescrizioni dei regolamenti UNECE di cui all’elenco contenuto nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144.
(8)In linea di principio non è possibile ottenere un’omologazione a norma dei regolamenti UNECE in caso di componenti o di entità tecniche indipendenti installati che hanno soltanto un’omologazione UE valida. Ciò dovrebbe invece essere possibile ai fini dell’omologazione UE a norma del regolamento (UE) 2019/2144, sulla base delle prescrizioni dei regolamenti UNECE di cui all’elenco contenuto nell’allegato II di tale regolamento.
(9)I regolamenti UNECE contengono disposizioni specifiche in merito ai dati che devono accompagnare una domanda di omologazione. Nel quadro delle procedure previste dal presente regolamento, tali dati dovrebbero essere riportati anche nel fascicolo informativo. Al fine di armonizzare ulteriormente le disposizioni relative all’alloggiamento per il montaggio e il fissaggio delle targhe di immatricolazione, è opportuno integrare le prescrizioni applicabili all’alloggiamento della targa di immatricolazione posteriore in maniera da includere anche l’alloggiamento della targa di immatricolazione anteriore.
(10)Con l’intento di evitare errori materiali nel numero di identificazione del veicolo (VIN), quest’ultimo dovrebbe contenere una cifra di controllo, per il cui calcolo dovrebbe essere definito un metodo apposito.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.117.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A117%3ATOC
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