Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/513 del Consiglio del 22 Marzo 2021 che concede alla Repubblica d’Estonia sostegno temporaneo a norma del Regolamento (UE) 2020/672.

EurLex

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito della pandemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1)Il 4 febbraio 2021 l’Estonia ha chiesto l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti a combattere l’impatto della pandemia di COVID-19 e ad affrontarne le conseguenze socioeconomiche per lavoratori dipendenti e autonomi.

2)Stando alle previsioni, la pandemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dall’Estonia per contenerla, con le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di autunno 2020 della Commissione prospettavano per l’Estonia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 5,9 % e al 17,2 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie dell’inverno 2021 della Commissione, il PIL dell’Estonia è diminuito del 2,9 % nel 2020.

3)La pandemia di COVID-19 ha immobilizzato una parte sostanziale della forza lavoro in Estonia. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica estone connessa ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, nonché il ricorso a pertinenti misure di carattere sanitario in relazione alla pandemia di COVID-19, illustrate ai considerando da 4 a 9.

4)Il regolamento governativo n. 130 «Tööhõiveprogramm 2017-2020» del 17 novembre 2016, modificato nel 2020 (2), indicato nella richiesta dell’Estonia del 4 febbraio 2021, ha introdotto un regime a breve termine del mercato del lavoro per la salvaguardia dei posti di lavoro (il regime è in vigore dal 23 marzo 2020). L’obiettivo era sostenere i dipendenti del settore privato le cui retribuzioni o orari di lavoro erano stati temporaneamente ridotti a causa della situazione di emergenza: i dipendenti hanno ottenuto fino al 70 % della loro retribuzione media mensile con un massimale di 1 000 EUR al mese per dipendente. Si è trattato di una misura temporanea per il periodo dell’emergenza da marzo a maggio 2020. Dato il perdurare dell’impatto della situazione d’emergenza, il regolamento n. 130 è stato nuovamente modificato (3) e applicato, come modificato, fino alla fine del giugno 2020. Le condizioni del regime di cassa integrazione sono state adeguate per ridurre il sostegno pubblico per dipendente fino al 50 % della retribuzione mensile media del dipendente con un massimale di 800 EUR per dipendente. Per ottenere il sostegno pubblico destinato ai dipendenti, le imprese hanno dovuto versare almeno 150 EUR (su base lorda) per dipendente al mese, ciascun dipendente ha percepito quindi una retribuzione mensile di almeno 584 EUR, pari al minimo salariale.

(5)Il regolamento governativo n. 26 «Erivajadusega lapse vanema toetuse saamise ja maksmise tingimused ning toetuse arvutamise alused», del 9 aprile 2020 (4), indicato nella richiesta dell’Estonia del 4 febbraio 2021, ha introdotto un’indennità per la salvaguardia del reddito di genitori che, durante l’emergenza, hanno dovuto sospendere il lavoro per occuparsi di figli con bisogni educativi speciali. Si è trattato di una misura temporanea che ha coperto il periodo della situazione di emergenza dal 12 marzo al 17 maggio 2020. L’indennità è stata calcolata sulla base degli oneri sociali corrisposti sulla retribuzione del genitore nel 2019. Il sostegno ha coperto il 70 % della retribuzione media giornaliera di un genitore.

(6)Il regolamento n. 7, del ministro della Cultura, «COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede laulu- ja tantsupeo liikumises osalevatele kollektiividele», del 30 aprile 2020 (5), e i regolamenti n. 9, del ministro della Cultura, «COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi kultuuri- ja spordivaldkonnale», del 30 aprile 2020 (6) (in vigore dal 3 maggio all’11 settembre 2020), e «Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord», del 26 novembre 2014, modificato nel 2020 (7), indicati nella richiesta dell’Estonia del 4 febbraio 2021, hanno introdotto un regime a breve termine per gli artisti freelance, gli allenatori sportivi e i direttori di coro e di gruppi di danza. Si tratta di una misura temporanea per il periodo della situazione d’emergenza dovuta alla pandemia di COVID-19. Gli artisti freelance hanno ricevuto un sostegno per un importo pari al minimo salariale per un periodo di due mesi. I direttori di coro e di gruppi di danza popolare e gli allenatori sportivi hanno ricevuto sostegno pubblico pari al 70 % della retribuzione media per il periodo da ottobre 2019 a febbraio 2020, con un massimale di 1 000 EUR al mese. Gli allenatori sportivi hanno ricevuto un sostegno pari al 50 % della retribuzione ordinaria, mentre il restante 50 % è stato versato da organizzazioni sportive.

(7)L’Estonia ha introdotto una serie di misure di carattere sanitario per affrontare la pandemia di COVID-19. Ai sensi della legge del Parlamento «Riigi 2020. aasta lisaeelarve seadus», adottata il 15 aprile 2020 (8), indicata nella richiesta dell’Estonia del 4 febbraio 2021, una misura di carattere sanitario ha consentito l’acquisto, da parte delle amministrazioni pubbliche, di dispositivi di protezione individuale, forniture e materiali consumabili supplementari.

(8)Il regolamento governativo n. 28 «Eriolukorras Eesti Haigekassa kaudu hüvitiste ja teenuste eest maksmise tingimused ja kord», del 23 aprile 2020 (9), indicato nella richiesta dell’Estonia del 4 febbraio 2021, ha introdotto un regime di sostegno a breve termine per gli ospedali volto a compensare i costi di assunzione di personale temporaneo per le unità COVID-19 e le unità di terapia intensiva, più i costi dell’orario di lavoro prolungato per medici, infermieri e altro personale pertinente. Il regime copre i costi del fabbisogno supplementare di personale nelle unità COVID-19 e nelle unità di terapia intensiva degli ospedali. Il personale supplementare è stato assunto con una retribuzione più elevata per mantenerlo motivato durante la situazione d’emergenza.

(9)Il regolamento governativo n. 28 «Eriolukorras Eesti Haigekassa kaudu hüvitiste ja teenuste eest maksmise tingimused ja kord», del 23 aprile 2020 (10), indicato nella richiesta dell’Estonia del 4 febbraio 2021, ha introdotto un’indennità a favore dei lavoratori subordinati per i primi tre giorni di congedo per malattia. Si è trattato di una misura temporanea per il periodo dell’emergenza dal 13 marzo al 17 maggio 2020. L’indennità per il ricorso più frequente ai congedi per malattia e ai congedi per assistenza a causa della COVID-19 è stata concessa alle persone assicurate dal Fondo estone di assicurazione malattia per i primi tre giorni di malattia, che di norma sono a carico del dipendente.

(10)L’Estonia soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. L’Estonia ha fornito alla Commissione le opportune prove attestanti che la spesa pubblica effettiva è aumentata di 230 000 000 EUR dall’1 febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate per affrontare gli effetti socioeconomici della pandemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo in quanto riguarda sia la creazione di nuove misure sia una domanda rafforzata di ricorso alle misure esistenti, che insieme coprono una parte significativa della forza lavoro in Estonia.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.103.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A103%3ATOC

 

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