Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 Marzo 2021 recante modifica della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

EurLex

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)Al fine di consentire nuove iniziative dell’Unione nel settore della trasparenza fiscale, la direttiva 2011/16/UE del Consiglio (3) è stata più volte modificata negli ultimi anni. Le modifiche vertevano soprattutto sull’introduzione di obblighi di comunicazione, seguiti dalla trasmissione ad altri Stati membri, in relazione a conti finanziari, ruling preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, rendicontazione paese per paese e meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica. Tali modifiche hanno esteso l’ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni. Le autorità fiscali degli Stati membri dispongono ora di una serie più ampia di strumenti di cooperazione per individuare e affrontare le forme di frode, evasione ed elusione fiscali.

(2)Negli ultimi anni la Commissione ha monitorato l’applicazione della direttiva 2011/16/UE e nel 2019 ne ha completato una valutazione. Sebbene vi siano stati notevoli miglioramenti nel campo dello scambio automatico di informazioni, è ancora necessario migliorare le disposizioni che riguardano tutte le forme di scambio di informazioni e di cooperazione amministrativa.

(3)A norma dell’articolo 5 della direttiva 2011/16/UE, l’autorità interpellata comunica all’autorità richiedente tutte le informazioni in suo possesso o acquisite a seguito di un’indagine amministrativa, che siano prevedibilmente pertinenti per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relativamente alle imposte che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva. Per garantire l’efficacia dello scambio di informazioni ed evitare ingiustificati rifiuti di richieste, nonché per garantire la certezza del diritto sia per le amministrazioni fiscali che per i contribuenti, è opportuno delineare chiaramente e codificare la norma di prevedibile pertinenza concordata a livello internazionale.

(4)È talvolta necessario rispondere a richieste di informazioni che riguardano gruppi di contribuenti che non possono essere identificati singolarmente e la prevedibile pertinenza delle informazioni richieste può invece essere descritta solo sulla base di un insieme comune di caratteristiche. Per tale motivo le amministrazioni fiscali dovrebbero continuare ad avvalersi delle richieste collettive di informazioni nell’ambito di un quadro giuridico chiaro.

(5)È importante che gli Stati membri si scambino le informazioni relative ai redditi derivanti dalla proprietà intellettuale, in quanto questo comparto dell’economia è soggetto ad accordi di trasferimento degli utili a causa della elevata mobilità delle attività sottostanti. Pertanto, i canoni definiti all’articolo 2, lettera b), della direttiva 2003/49/CE del Consiglio (4) dovrebbero essere inclusi nelle categorie di reddito soggette a scambio automatico obbligatorio di informazioni al fine di rafforzare la lotta contro la frode, l’evasione e l’elusione fiscali. Gli Stati membri dovrebbero compiere ogni sforzo possibile e ragionevole per includere il numero di identificazione fiscale (NIF) dei residenti rilasciato dallo Stato membro di residenza nella comunicazione delle categorie di reddito e di capitale soggette a scambio automatico obbligatorio di informazioni.

(6)Negli ultimi anni la digitalizzazione dell’economia ha registrato una rapida crescita, dando luogo a un numero crescente di situazioni complesse legate alla frode, all’evasione e all’elusione fiscali. La dimensione transfrontaliera dei servizi offerti tramite i gestori di piattaforme ha creato un contesto complesso in cui può essere difficile garantire l’applicazione delle norme fiscali e l’adempimento dei relativi obblighi. Vi è carenza di adempimento degli obblighi fiscali e il valore dei redditi non dichiarati è significativo. Le amministrazioni fiscali degli Stati membri non dispongono di informazioni sufficienti per valutare e controllare correttamente il reddito lordo realizzato nei rispettivi paesi grazie alle attività commerciali svolte con l’intermediazione di piattaforme digitali. Ciò è particolarmente problematico quando il reddito o la base imponibile transitano attraverso piattaforme digitali stabilite in un’altra giurisdizione.

(7)Le amministrazioni fiscali richiedono spesso informazioni ai gestori delle piattaforme. Ciò implica notevoli costi amministrativi e di conformità per i gestori delle piattaforme. Allo stesso tempo, alcuni Stati membri hanno imposto obblighi di comunicazione unilaterali, che creano un ulteriore onere amministrativo per i gestori delle piattaforme, i quali si trovano a dover rispettare molte norme nazionali in materia di comunicazione. È pertanto essenziale introdurre un obbligo di comunicazione standardizzato che si applichi in tutto il mercato interno.

(8)Poiché la maggior parte dei redditi o delle basi imponibili dei venditori sulle piattaforme digitali transita a livello transfrontaliero, la comunicazione delle informazioni relative all’attività pertinente garantirebbe ulteriori risultati positivi se le informazioni pervenissero anche agli Stati membri che avrebbero diritto a tassare i proventi realizzati. In particolare, lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali è fondamentale per fornire a tali autorità le informazioni necessarie a consentire loro di valutare correttamente le imposte sul reddito e l’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovute.

(9)Per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, è opportuno che le norme per la comunicazione siano tanto efficienti quanto semplici. Riconoscendo le difficoltà di individuare i fatti generatori dell’obbligazione tributaria inerenti allo svolgimento di un’attività commerciale facilitata dalle piattaforme digitali e tenendo conto anche dell’onere amministrativo supplementare che le amministrazioni fiscali devono sostenere in questi casi, è necessario imporre ai gestori delle piattaforme un obbligo di comunicazione. I gestori delle piattaforme sono nella posizione migliore per raccogliere e verificare le informazioni necessarie su tutti i venditori che operano e utilizzano una piattaforma digitale specifica.

(10)L’obbligo di comunicazione dovrebbe riguardare sia le attività transfrontaliere che quelle non transfrontaliere, al fine di garantire l’efficacia delle norme di comunicazione, il corretto funzionamento del mercato interno, la parità di condizioni e il principio di non discriminazione. Inoltre, tale applicazione delle norme di comunicazione ridurrebbe gli oneri amministrativi che gravano sulle piattaforme digitali.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.104.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A104%3ATOC

 

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