Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il Regno Unito ha receduto dall’Unione europea il 31 gennaio 2020 sulla base dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (2) («accordo di recesso»). Pertanto il diritto dell’Unione in materia di imposta sul valore aggiunto («IVA») non si applica più al Regno Unito e nel Regno Unito.
(2)Tuttavia, in conformità dell’articolo 8, primo comma, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo»), che è parte integrante dell’accordo di recesso, il diritto dell’Unione in materia di IVA continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord relativamente ai beni, subordinatamente all’espressione democratica del consenso di cui all’articolo 18 del protocollo a favore del proseguimento dell’applicazione dell’articolo 8 del medesimo.
(3)Pertanto i soggetti passivi e alcuni enti non soggetti passivi nel Regno Unito continuano a essere soggetti al diritto dell’Unione in materia di IVA relativamente alle operazioni su beni in Irlanda del Nord.
(4)A norma dell’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l’IVA addebitata sugli acquisti effettuati ai fini di operazioni soggette ad imposta. L’articolo 16 di detta direttiva stabilisce tuttavia che è assimilato a una cessione di beni a titolo oneroso il prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di un soggetto passivo il quale lo destina al proprio uso privato o all’uso del suo personale, quando detto bene o gli elementi che lo compongono hanno dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell’IVA. Questo sistema consente il recupero dell’IVA inizialmente detratta in relazione all’uso privato.
(5)La decisione 2006/659/CE del Consiglio (3) ha autorizzato il Regno Unito ad applicare, fino al 31 dicembre 2015, una misura particolare al fine di determinare, su base forfettaria, la proporzione di IVA non detraibile relativa alla spesa per il carburante per gli autoveicoli aziendali non esclusivamente impiegati a fini aziendali («misura speciale»). La misura speciale, facoltativa per i soggetti passivi, è basata sul livello di emissioni di diossido di carbonio dell’autoveicolo, in quanto esiste una correlazione proporzionale fra le emissioni e il consumo di carburante e quindi con la spesa per esso.
(6)Mediante decisione di esecuzione (UE) 2015/2109 del Consiglio (4), il Regno Unito era stato autorizzato a continuare ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2018. La decisione di esecuzione (UE) 2018/1918 del Consiglio (5) ha concesso un’ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2020.
(7)Con lettera protocollata dalla Commissione il 27 novembre 2020 il Regno Unito ha chiesto l’autorizzazione di continuare ad applicare la misura speciale nei confronti dell’Irlanda del Nord a decorrere dal 1o gennaio 2021. La richiesta conteneva una spiegazione sul funzionamento della misura speciale.
(8)Con lettera del 10 dicembre 2020 la Commissione ha trasmesso agli Stati membri la richiesta presentata dal Regno Unito. Con lettera dell’11 dicembre 2020 la Commissione ha comunicato al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni necessarie all’esame della richiesta.
(9)Secondo il Regno Unito la misura speciale ha rappresentato un’efficiente procedura semplificata per la riscossione dell’IVA relativa alle spese per il carburante utilizzato in parte per uso privato negli autoveicoli aziendali, sia per i soggetti passivi sia per l’amministrazione tributaria. È pertanto opportuno che il Regno Unito sia autorizzato ad applicare la misura speciale nei confronti dell’Irlanda del Nord.
(10)La deroga dovrebbe essere limitata al 31 dicembre 2023 in quanto è necessario valutare periodicamente se il sistema di imposizione forfettaria rispecchi ancora correttamente la ripartizione complessiva tra uso professionale e uso privato.
(11)In conformità dell’articolo 8, secondo comma, del protocollo, le entrate risultanti da operazioni imponibili nell’Irlanda del Nord non sono versate all’Unione. La misura speciale non avrà quindi alcuna incidenza sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.
(12)Al fine di evitare effetti destabilizzanti, il Regno Unito dovrebbe essere autorizzato ad applicare nei confronti dell’Irlanda del Nord la misura di deroga senza interruzione. È opportuno pertanto concedere l’autorizzazione richiesta con effetto dal 1o gennaio 2021, così da garantire la continuità con le disposizioni precedenti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1918,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
In deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE, il Regno Unito, nei confronti dell’Irlanda del Nord, è autorizzato dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 a fissare su base forfettaria la proporzione dell’IVA relativa alla spesa per il carburante destinato agli autoveicoli aziendali usati per usi privati.
Articolo 2
La proporzione dell’IVA di cui all’articolo 1 è espressa in importi fissi, determinati sulla base del livello di emissioni di diossido di carbonio del tipo di veicolo, che corrisponde al consumo di carburante. Il Regno Unito, nei confronti dell’Irlanda del Nord, indicizza annualmente tali importi fissi al fine di riflettere le variazioni del costo medio del carburante.
Articolo 3
Il sistema istituito sulla base della presente decisione è facoltativo per i soggetti passivi.
Articolo 4
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nei confronti dell’Irlanda del Nord, è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 Marzo 2021
Per il Consiglio
Il Presidente
J. BORRELL FONTELLES
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.103.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A103%3ATOC
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