La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 112, paragrafo 5, l’articolo 131, paragrafo 6, e l’articolo 137, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (2) stabilisce il modello per la trasmissione di dati finanziari in conformità all’articolo 112 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
(2)L’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 stabilisce il modello per la domanda di pagamento comprendente informazioni supplementari riguardanti gli strumenti finanziari in conformità all’articolo 131, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
(3)L’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 stabilisce il modello dei conti in conformità all’articolo 137, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
(4)A norma dell’articolo 92 ter, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013, quale modificato dal regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), nel piano di finanziamento riveduto di cui all’articolo 96, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 è stabilita l’assegnazione delle risorse aggiuntive derivanti dallo strumento dell’Unione europea per la ripresa al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo sociale europeo, senza individuazione degli importi per la riserva di efficacia dell’attuazione e senza specificazione della ripartizione per categoria di regioni. È pertanto opportuno aggiungere campi specifici al modello delle domande di pagamento e al modello dei conti al fine di rispecchiare, per le risorse aggiuntive, la stessa ripartizione prevista per le risorse globali, fatta eccezione per la ripartizione per categoria di regioni.
(5)A norma dell’articolo 92 ter, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013, quale modificato dal regolamento (UE) 2020/2221, nel piano di finanziamento di un nuovo programma operativo specifico è stabilita l’assegnazione delle risorse aggiuntive derivanti dallo strumento dell’Unione europea per la ripresa al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo sociale europeo, senza individuazione degli importi per la riserva di efficacia dell’attuazione e senza specificazione della ripartizione per categoria di regioni. È pertanto opportuno aggiungere nuovi campi al modello per la trasmissione di dati finanziari al fine di rispecchiare, per le risorse aggiuntive, la stessa ripartizione prevista per le risorse globali, fatta eccezione per la ripartizione per categoria di regioni.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i modelli pertinenti di cui agli allegati II, VI e VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014.
(7)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 è così modificato:
1.L’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;
2.L’allegato VI è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento;
3.L’allegato VII è sostituito dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 Marzo 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.085.01.0107.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A085%3ATOC
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