Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/437 della Commissione del 3 Marzo 2021 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 1011/2014.

Leggi EurLex

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 112, paragrafo 5, l’articolo 131, paragrafo 6, e l’articolo 137, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (2) stabilisce il modello per la trasmissione di dati finanziari in conformità all’articolo 112 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(2)L’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 stabilisce il modello per la domanda di pagamento comprendente informazioni supplementari riguardanti gli strumenti finanziari in conformità all’articolo 131, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(3)L’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 stabilisce il modello dei conti in conformità all’articolo 137, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(4)A norma dell’articolo 92 ter, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013, quale modificato dal regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), nel piano di finanziamento riveduto di cui all’articolo 96, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 è stabilita l’assegnazione delle risorse aggiuntive derivanti dallo strumento dell’Unione europea per la ripresa al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo sociale europeo, senza individuazione degli importi per la riserva di efficacia dell’attuazione e senza specificazione della ripartizione per categoria di regioni. È pertanto opportuno aggiungere campi specifici al modello delle domande di pagamento e al modello dei conti al fine di rispecchiare, per le risorse aggiuntive, la stessa ripartizione prevista per le risorse globali, fatta eccezione per la ripartizione per categoria di regioni.

(5)A norma dell’articolo 92 ter, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013, quale modificato dal regolamento (UE) 2020/2221, nel piano di finanziamento di un nuovo programma operativo specifico è stabilita l’assegnazione delle risorse aggiuntive derivanti dallo strumento dell’Unione europea per la ripresa al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo sociale europeo, senza individuazione degli importi per la riserva di efficacia dell’attuazione e senza specificazione della ripartizione per categoria di regioni. È pertanto opportuno aggiungere nuovi campi al modello per la trasmissione di dati finanziari al fine di rispecchiare, per le risorse aggiuntive, la stessa ripartizione prevista per le risorse globali, fatta eccezione per la ripartizione per categoria di regioni.

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i modelli pertinenti di cui agli allegati II, VI e VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014.

(7)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 è così modificato:

1.L’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

2.L’allegato VI è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento;

3.L’allegato VII è sostituito dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 Marzo 2021

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.085.01.0107.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A085%3ATOC

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
23144
Ieri:
39323
Settimana:
218195
Mese:
809161
Totali:
89343040
Oggi è il: 29-11-2024
Il tuo IP è: 3.145.59.244