La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 111, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei,
considerando quanto segue:
(1)L’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione (2) stabilisce il modello per le relazioni di attuazione relative all’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione conformemente all’articolo 111, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
(2)L’articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013, quale modificato dal regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), stabilisce le condizioni per l’uso delle risorse aggiuntive, derivanti dallo strumento dell’Unione europea per la ripresa e destinate all’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione, a sostegno del nuovo obiettivo tematico «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia». È pertanto opportuno modificare di conseguenza il modello pertinente per le relazioni di attuazione di cui all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207.
(3)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure volte a promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 Marzo 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.085.01.0073.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A085%3ATOC
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