La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 96, paragrafo 9,
visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea (2),, in particolare l’articolo 8, paragrafo 11,
previa consultazione del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione (3) stabilisce i modelli per i programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione e dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea.
(2)L’articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), stabilisce modalità di attuazione specifiche per le risorse aggiuntive rese disponibili dallo strumento dell’Unione europea per la ripresa nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione e dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea. Esso stabilisce in particolare che gli Stati membri possono assegnare le risorse aggiuntive al nuovo obiettivo tematico «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia » per gli anni 2021 e 2022.
(3)L’articolo 92 ter, paragrafo 8, secondo comma, stabilisce che le risorse aggiuntive possono essere assegnate a nuovi assi prioritari nell’ambito di programmi esistenti nel quadro dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione e nell’ambito di programmi di cooperazione transfrontaliera esistenti nel quadro dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea Le risorse aggiuntive possono altresì essere assegnate a nuovi programmi operativi specifici nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione.
(4)Date le modalità di attuazione specifiche volte ad agevolare le modifiche dei programmi operativi esistenti nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione e dei programmi di cooperazione transfrontaliera esistenti nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea, come pure a facilitare la preparazione di nuovi programmi operativi specifici nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione, conformemente all’articolo 92 ter, paragrafi 9 e 10, è opportuno modificare di conseguenza i modelli per i programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione di cui all’allegato I e per i programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014.
(5)Data la possibilità di applicare temporaneamente un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1o luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo o dal Fondo di coesione, conformemente all’articolo 25 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è opportuno modificare di conseguenza i modelli per i programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 e i modelli per i programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014.
(6)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
1.L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento.
2.L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 Marzo 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.085.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A085%3ATOC
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