La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 39 septies, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato, tra l'altro, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) al fine di rafforzare la trasparenza e la sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione in tutti i settori della filiera alimentare nei quali l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità") effettua una valutazione scientifica del rischio.
(2)Secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 la domanda di approvazione di una sostanza attiva o di modifica delle condizioni di approvazione deve essere presentata nei formati standard di dati.
(3)L'Autorità ha elaborato progetti di formati standard di dati, sulla base del pacchetto software IUCLID, destinati alle domande di approvazione e di modifica delle condizioni di approvazione delle sostanze attive, come previsto dal regolamento (CE) n. 1107/2009, e alle pertinenti richieste di produzione scientifica.
(4)Per garantire un livello elevato di trasparenza nelle attività dell'Autorità, è opportuno consentire il trattamento efficiente delle richieste di produzione scientifica rivolte all'Autorità e la presentazione nonché l'utilizzo in operazioni di ricerca, la copia e la stampa dei documenti nel rispetto delle disposizioni normative del diritto dell'Unione. Di conseguenza, è opportuno adottare formati standard di dati per la presentazione delle domande ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(5)Poiché il presente regolamento attua le disposizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che si applicano a decorrere dal 27 marzo 2021, esso dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1.Il presente regolamento adotta formati standard di dati per la presentazione delle domande di approvazione o di modifica delle condizioni di approvazione delle sostanze attive, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, conformemente all'articolo 7 di tale regolamento.
2.Esso si applica alle domande di cui al paragrafo 1, presentate il 27 marzo 2021 o successivamente a tale data.
Articolo 2
Adozione di formati standard di dati
Sono adottati i formati standard di dati per l'approvazione di una sostanza attiva e per la modifica delle condizioni di tale approvazione, come proposto dall'Autorità, sulla base del pacchetto software IUCLID e collegati al sistema di presentazione centrale da istituire conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1740 della Commissione (4).
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 27 Marzo 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 Marzo 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.084.01.0025.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A084%3ATOC
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