Regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 Marzo 2021 che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale e abroga il Regolamento (UE) n. 1294/2013.

leggi sanderson

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 33, 114 e 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)Il programma Dogana 2020, istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1294/2013 (3), così come i programmi che lo hanno preceduto hanno apportato un notevole contributo all’agevolazione e al miglioramento della cooperazione doganale tra le autorità doganali, nonché allo sviluppo delle loro capacità amministrative, umane e informatiche. Dal momento che molte delle attività delle autorità doganali rivestono carattere transfrontaliero, un modo più efficace ed efficiente per sviluppare tale cooperazione consiste nell’offrire agli Stati membri un quadro entro il quale possa svolgersi istituendo un programma doganale a livello dell’Unione, attuato dalla Commissione. Inoltre, il programma Dogana 2020 si è rivelato efficiente in termini di costi e ha aggiunto un reale valore ad altri quadri di cooperazione doganale istituiti su base bilaterale o multilaterale. Il programma Dogana 2020 ha contribuito inoltre a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e degli Stati membri favorendo l’efficace riscossione dei dazi doganali. L’armonizzazione delle procedure doganali è inoltre importante per ottenere risultati equivalenti nella prevenzione delle frodi e dei flussi transfrontalieri illeciti di merci. È pertanto opportuno, efficiente e nell’interesse dell’Unione garantire la continuità del finanziamento di attività nel settore della cooperazione doganale attraverso l’istituzione di un nuovo programma, il programma Dogana («programma»).

(2)Per 50 anni l’unione doganale ha rappresentato uno dei pilastri dell’Unione, che è uno dei principali blocchi commerciali al mondo. L’unione doganale è un esempio significativo di integrazione riuscita dell’Unione ed è essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno, a vantaggio delle imprese e dei cittadini. L’unione doganale si è evoluta considerevolmente nel corso di detto periodo e le autorità doganali stanno svolgendo in modo ottimale un’ampia gamma di compiti alle frontiere. Collaborando, esse si adoperano per facilitare scambi legittimi ed equi, ridurre la burocrazia, riscuotere entrate per i bilanci nazionali e dell’Unione e contribuire a proteggere i cittadini da minacce terroristiche, sanitarie, ambientali e di altra natura. In particolare, introducendo un quadro comune per la gestione del rischio a livello di Unione e controllando i flussi di denaro per combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, le autorità doganali svolgono un ruolo importante nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla concorrenza sleale. Considerata l’ampiezza del loro mandato, le autorità doganali sono di fatto le autorità principali per il controllo delle merci alle frontiere esterne dell’Unione. Sarà possibile realizzare un’Unione più forte e più ambiziosa solo se saranno disponibili le risorse necessarie. In tale contesto il programma dovrebbe non solo vertere sulla cooperazione doganale, ma dovrebbe anche sostenere il ruolo più generale delle autorità doganali quale stabilito all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), vale a dire la supervisione degli scambi internazionali dell’Unione, contribuendo in tal modo all’attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche comuni dell’Unione che incidono sul commercio e sulla sicurezza generale della catena logistica.

La base giuridica del presente regolamento dovrebbe pertanto comprendere la cooperazione doganale di cui all’articolo 33 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il mercato interno di cui all’articolo 114 TFUE e la politica commerciale comune di cui all’articolo 207 TFUE.

(3)Il programma dovrebbe fornire assistenza agli Stati membri e alla Commissione fornendo un quadro per le azioni volte a sostenere l’unione doganale e le autorità doganali nella loro collaborazione e nella loro azione congiunta; contribuire a tutelare gli interessi finanziari ed economici dell’Unione e dei suoi Stati membri; garantire la sicurezza dell’Unione e dei suoi residenti, contribuendo in tal modo alla protezione dei consumatori; proteggere l’Unione da pratiche commerciali sleali e illecite, agevolando nel contempo l’attività commerciale legittima; e agevolare gli scambi legittimi, in modo che le imprese e i cittadini possano beneficiare appieno del potenziale del mercato interno e del commercio mondiale.

(4)Le dogane sono un settore d’intervento dinamico che si trova ad affrontare nuove sfide, quali la globalizzazione, nuovi modelli di frode e contrabbando, e la digitalizzazione. Queste sfide fanno aumentare la domanda di sostegno a favore delle autorità doganali e richiedono soluzioni innovative. Esse pongono, inoltre, in evidenza la necessità di rafforzare la cooperazione tra le autorità doganali.

(5)Al fine di garantire l’efficacia in termini di costi, il programma dovrebbe sfruttare le possibili sinergie con altre misure dell’Unione in settori correlati, quali il programma Fiscalis, che dev’essere istituito con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore fiscale, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, che dev’essere istituito con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale («regolamento sullo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale»), il programma antifrode dell’Unione, che dev’essere istituito con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell’Unione, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti, che dev’essere istituito con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI), il Fondo Sicurezza interna, che dev’essere istituito con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Sicurezza interna, il programma per il mercato unico, che dev’essere istituito con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma per il mercato interno, la competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, il settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e le statistiche europee («programma per il mercato unico»), il dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e lo strumento di supporto tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(6)Alla luce dell’importanza della risposta ai cambiamenti climatici e in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi (7) e per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata il 25 settembre 2015, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell’obiettivo dell’Unione di spendere almeno il 30 % dell’importo complessivo del bilancio dell’Unione per sostenere gli obiettivi in materia di clima e dell’ambizione dell’Unione di destinare il 7,5 % del bilancio annuale dell’Unione nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027 alla biodiversità, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità.

(7)Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (8). Per essere considerate ammissibili al finanziamento, eventuali spese impreviste dovrebbero essere direttamente connesse agli obiettivi del programma. La dotazione finanziaria del programma dovrebbe coprire le spese, necessarie e debitamente giustificate, per la gestione del programma e la valutazione delle sue prestazioni, purché dette attività siano connesse all’obiettivo generale e a quello specifico del programma.

(8)Per sostenere il processo di adesione e associazione da parte di paesi terzi è opportuno che il programma, se sono rispettate alcune condizioni, sia aperto alla partecipazione dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati, dei potenziali candidati e dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato. Esso potrebbe inoltre essere aperto ad altri paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in accordi specifici tra l’Unione e tali paesi riguardanti la loro partecipazione a programmi dell’Unione.

(9)Al programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le norme sull’esecuzione del bilancio dell’Unione, comprese le norme su sovvenzioni, premi, appalti, gestione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni.

(10)Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.087.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A087%3ATOC

 

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