La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all’esercizio dei diritti dell’Unione per l’applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il 7 novembre 2020 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 relativo a misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America a seguito della risoluzione di una controversia commerciale nel quadro dell’intesa sulla risoluzione delle controversie dell’Organizzazione mondiale del commercio (2) (OMC), che dispone l’applicazione di dazi doganali addizionali sulle importazioni nell’Unione di determinati prodotti originari degli Stati Uniti.
(2)Il considerando 9 del regolamento (UE) 2020/1646 recita che la Commissione intende sospendere l’applicazione del regolamento qualora gli Stati Uniti sospendano le loro contromisure nei confronti delle importazioni di determinati prodotti originari dell’Unione europea in relazione alle controversie aperte presso l’OMC sugli aeromobili civili di grandi dimensioni.
(3)Il 4 marzo 2021 è stata raggiunta un’intesa con gli Stati Uniti che prevede la sospensione reciproca di tutte le misure per un periodo di quattro mesi in modo da consentire negoziati per una risoluzione equilibrata delle controversie aperte presso l’OMC sugli aeromobili civili di grandi dimensioni non appena le procedure interne saranno state espletate da entrambe le parti.
(4)In conformità all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 654/2014, la Commissione può adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili per la sospensione delle misure di politica commerciale per motivi di urgenza relativi alla modifica della misura in questione del paese terzo,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 è sospesa per un periodo di quattro mesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento. Di conseguenza, fatta salva qualsiasi ulteriore sospensione o modifica, i dazi previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 si applicano nuovamente con effetto a partire dall’11 luglio 2021 incluso.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 Marzo 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.084.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A084%3ATOC
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