Regolamento Delegato (UE) 2021/424 della Commissione del 17 Dicembre 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato.

conflitto leggi

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 461 bis,

(1)Nel 2019 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ha pubblicato la revisione dei «Requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato», volta ad affrontare le carenze nel trattamento prudenziale delle attività del portafoglio di negoziazione delle banche (2).

(2)Il metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 attualmente non è pienamente operativo per la mancanza delle specifiche tecniche. Dette specifiche dovrebbero essere allineate ai requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

(3)I requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria specificano il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura per gli strumenti con opzionalità. Il calcolo prevede un certo numero di fasi, tra cui figurano le modalità per applicare gli shock ai fattori di rischio e quelle per aggregare il rischio di curvatura dei fattori di rischio. Per quanto concerne i fattori di rischio del rischio di cambio, il calcolo deve essere corretto per evitare il doppio conteggio dei rischi di curvatura. In assenza di tale correzione è possibile che si verifichi questo doppio conteggio poiché nei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB i fattori di rischio del rischio di cambio sono espressi utilizzando la valuta utilizzata dall’ente per le segnalazioni.

(4)Gli strumenti senza opzionalità dovrebbero essere soggetti unicamente a requisiti di fondi propri per il rischio delta del sottostante non esotico (o dei sottostanti on esotici) degli strumenti, ma non per il rischio di curvatura. I requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB, tuttavia, offrono agli enti l’opzione di assoggettare tutti gli strumenti, compresi quelli senza opzionalità, ai requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura. Questa opzione può essere utile per gli enti che gestiscono e coprono posizioni con e senza opzionalità congiuntamente. Tuttavia, per evitare che tale opzione sia utilizzata principalmente al fine di ridurre i requisiti di fondi propri, l’ente che intende esercitarla dovrebbe essere tenuto a comunicare la sua intenzione di utilizzare tale opzione alla sua autorità competente, che dovrebbe avere la possibilità di rifiutare l’uso dell’opzione. Lo stesso dovrebbe applicarsi quando l’ente non intende più avvalersi di detta opzione.

(5)Per quanto riguarda il trattamento delle posizioni in organismi di investimento collettivo (OIC), il metodo look-through è il più accurato per il calcolo dei requisiti di fondi propri per le posizioni in OIC poiché si basa sulla composizione effettiva degli OIC anziché su un’approssimazione della loro composizione. Tuttavia il metodo look-through può essere utilizzato solo se vengono rispettate alcune condizioni rigorose. Gli enti dovrebbero pertanto essere autorizzati a utilizzare altri metodi, a condizione che siano a conoscenza del contenuto del regolamento di gestione dell’OIC e che possano ottenere quotazioni giornaliere. In tale situazione, gli enti possono creare un portafoglio ipotetico per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato della posizione nell’OIC. Detti enti dovrebbero inoltre avere la possibilità di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito delle posizioni in derivati incluse nell’OIC utilizzando un metodo semplificato nel caso in cui non vi siano informazioni sufficienti per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito sulla base dei metodi esistenti. Tale possibilità dovrebbe essere allineata con il metodo semplificato applicabile alle posizioni in derivati incluse negli OIC assegnati all’esterno del portafoglio di negoziazione. Dato il numero di ipotesi che gli enti devono formulare quando si avvalgono di tale metodo, il suo uso dovrebbe essere soggetto all’approvazione dell’autorità competente a livello di ogni singolo OIC.

(6)Inoltre, gli enti dovrebbero avere l’opzione di trattare una posizione in un OIC che riproduce un indice come una posizione diretta in tale indice ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. Questo metodo dovrebbe essere consentito se la differenza di rendimento annualizzato tra l’OIC e l’indice che riproduce rimane inferiore all’1 % su un periodo di 12 mesi. Se i dati sono disponibili per meno di 12 mesi, gli enti dovrebbero chiedere l’autorizzazione della rispettiva autorità competente per utilizzare tale metodo.

(7)In tutti gli altri casi, le posizioni in OIC dovrebbero essere assegnate all’esterno del portafoglio di negoziazione e trattate di conseguenza ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri di tali posizioni.

(8)I requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB propongono un metodo basato su una «valuta di base» come metodo supplementare per determinare i requisiti di fondi propri per il rischio delta e il rischio di curvatura dei fattori di rischio del rischio di cambio. In linea con tale metodo, nel calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato gli enti dovrebbero poter scegliere una valuta diversa dalla valuta da essi utilizzata per le segnalazioni al fine di esprimere i fattori di rischio del rischio di cambio. Questo metodo dovrebbe essere consentito se l’ente soddisfa una serie di condizioni relative alla gestione da parte dell’ente del rischio di cambio e dovrebbe essere soggetto all’approvazione delle autorità di vigilanza.

(9)I requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB specificano i fattori di ponderazione del rischio applicabili alle sensibilità dei fattori di rischio del tasso privo di rischio, dell’inflazione e ai fattori del rischio di base cross currency, ai fattori di rischio di differenziali creditizi per gli strumenti non inerenti a cartolarizzazioni della categoria 11 di cui all’articolo 325 quintricies, tabella 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, dei fattori di rischio delle obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi, dei fattori di rischio di differenziali creditizi per cartolarizzazioni all’interno dell’ACTP, dei fattori di rischio di differenziali creditizi per cartolarizzazioni all’esterno dell’ACTP, dei fattori di rischio azionario e dei fattori di rischio di posizione in merci. I fattori di ponderazione del rischio applicabili alle sensibilità di tali fattori di rischio nel metodo standardizzato alternativo dovrebbero essere allineati ai requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB.

(10)I requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB specificano le correlazioni infracategoria per i fattori di rischio delle obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi, le correlazioni infracategoria per il rischio azionario e le correlazioni tra categorie per il rischio azionario. Le correlazioni applicabili nel metodo standardizzato alternativo dovrebbero essere allineate ai requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.084.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A084%3ATOC

 

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