La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)L’uso del preparato di Lactococcus lactis (NCIMB 30160) come additivo per mangimi è stato autorizzato per tutte le specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 della Commissione (2) per un periodo di 10 anni.
(2)L’autorizzazione è stata successivamente modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1092 della Commissione (3) in conformità all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, per quanto riguarda la formulazione dell’additivo.
(3)La modifica prevista non riguardava il periodo di autorizzazione stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011, che doveva durare fino al 26 dicembre 2021. Tuttavia nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1092 è stato erroneamente indicato che il periodo di autorizzazione del Lactococcus lactis (NCIMB 30160) dovesse durare fino al 16 agosto 2030. Tale errore è stato pertanto inserito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 attraverso il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1092.
(4)Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è pertanto necessario rettificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 per quanto riguarda la fine del periodo di autorizzazione del Lactococcus lactis (NCIMB 30160).
(5)Secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1092 la modifica da apportare ai termini dell’autorizzazione dell’additivo Lactococcus lactis (NCIMB 30160) riguardava solo la formulazione dell’additivo. Non vi era alcun riferimento alla necessità di modificare il periodo di autorizzazione di tale additivo. Inoltre l’articolo 9, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce che le autorizzazioni sono concesse per un periodo di dieci anni e che non si può derogare a tale norma tramite una modifica dei termini di un’autorizzazione. A ciò si aggiunga il fatto che il registro degli additivi per mangimi ha continuato a riportare la data del 26 dicembre 2021 come data di scadenza dell’autorizzazione dell’additivo Lactococcus lactis (NCIMB 30160), anche dopo l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1092. Se la rettifica proposta non avesse effetto retroattivo, si configurerebbe una violazione del principio di non discriminazione tra gli operatori, in quanto la concessione di una proroga del periodo di autorizzazione dell’additivo Lactococcus lactis (NCIMB 30160) a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1092 avrebbe indebitamente costituito un vantaggio solo per gli operatori che commercializzano o utilizzano tale additivo. Nel presente caso non si ritiene poi che la retroattività abbia ripercussioni sulle legittime aspettative degli operatori interessati. Infine la rettifica proposta si inserisce in un contesto non di natura penale, considerando che l’errata scadenza del periodo di autorizzazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1092 era il risultato di un errore. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1092.
(6)Per tutelare le legittime aspettative delle parti interessate e, data l’applicazione retroattiva della rettifica proposta, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 è rettificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 agosto 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 Marzo 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.084.01.0018.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A084%3ATOC
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