Regolamento (UE) 2021/406 del Consiglio del 5 Marzo 2021 che modifica i Regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca provvisorie per il 2021 nelle acque dell’Unione e in acque non dell’Unione.

leggi sanderson

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) impone l’adozione di misure di conservazione, tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché di eventuali pareri dei consigli consultivi.

(2)Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca devono essere assegnate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti all’articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. Per gli stock soggetti a specifici piani pluriennali i TAC dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le possibilità di pesca assegnate agli Stati membri devono garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca.

(3)È pertanto opportuno stabilire il totale ammissibile di catture (TAC), conformemente al regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.

(4)A seguito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione numerosi stock sono diventati stock condivisi. La Commissione avvierà consultazioni bilaterali con il Regno Unito, consultazioni bilaterali con la Norvegia e consultazioni trilaterali con il Regno Unito e la Norvegia sulla base del progetto di posizione dell’Unione che dovrà essere approvato dal Consiglio. Poiché tali consultazioni non sono ancora state concluse, è opportuno che il Consiglio, nel pieno rispetto della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e dei diritti e degli obblighi degli Stati costieri oltre che della loro sovranità e giurisdizione, stabilisca TAC provvisori da pescare nelle acque dell’Unione e internazionali come pure nelle acque ove i paesi terzi abbiano conferito l’accesso ai pescherecci dell’Unione.

(5)Il 15 e 16 dicembre 2020 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulle possibilità di pesca per il 2021. Il Consiglio ha convenuto che debbano essere fissati TAC provvisori per gli stock condivisi con i paesi terzi fino a quando non saranno state concluse le predette consultazioni nel rispetto del quadro giuridico dell’Unione e degli obblighi internazionali oppure, qualora non sia possibile portare a termine le consultazioni, fino a quando il Consiglio non avrà stabilito TAC unilaterali dell’Unione nel 2021.

(6)I TAC provvisori stabiliti nei regolamenti (UE) 2021/91 (2) e (UE) 2021/92 (3) del Consiglio, che rispecchiano l’accordo politico raggiunto in sede di Consiglio, mirano a garantire il proseguimento di attività di pesca sostenibili nell’Unione. Tali possibilità di pesca provvisorie non dovrebbero in alcun caso ostacolare la fissazione delle possibilità di pesca definitive conformemente agli accordi internazionali e all’esito delle consultazioni, al quadro giuridico dell’Unione e ai pareri scientifici. In linea generale esse dovrebbero corrispondere al 25 % della quota dell’Unione delle possibilità di pesca fissate per il 2020. Tuttavia, in un numero limitatissimo di casi, è opportuno utilizzare un’altra percentuale laddove gli stock sono pescati prevalentemente all’inizio dell’anno. Tale approccio non pregiudica le quote dell’Unione stabilite nell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e il Regno Unito (4) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), che saranno utilizzate per fissare i TAC definitivi.

(7)L’elenco degli stock ai quali è opportuno applicare una percentuale superiore al 25 % dovrebbe basarsi sull’analisi del tasso di utilizzo dei contingenti nel primo trimestre dell’ultimo triennio (2018-2020) da parte degli Stati membri che hanno chiesto un TAC provvisorio più elevato. I TAC provvisori non dovrebbero superare i potenziali TAC definitivi che, fatte salve le imminenti consultazioni con i paesi terzi, sono stati valutati conformemente ai pareri scientifici e tenendo conto delle quote dell’Unione stabilite nell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Tali aumenti dei TAC provvisori sono conformi al parere del CIEM, al quadro giuridico applicabile dell’Unione e all’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Essi consentiranno ai pescherecci dell’Unione di utilizzare le possibilità di pesca cui hanno diritto e di cui sarebbero altrimenti privati a causa della stagionalità della pesca degli stock interessati.

(8)I dati sulle catture mensili degli anni precedenti comunicati alla Commissione indicano che alcuni altri stock pelagici e demersali sono pescati prevalentemente all’inizio dell’anno. Pertanto, sulla base di tali dati sulle catture e conformemente ai pareri scientifici, è opportuno stabilire per i TAC corrispondenti una percentuale più elevata rispetto alla quota dell’Unione delle possibilità di pesca fissate per il 2021, fatto salvo l’approccio che potrebbe essere adottato in futuri accordi e/o future consultazioni internazionali.

(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92.

(10)I limiti di cattura previsti dai regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 si applicano dal 1o gennaio 2021. Le disposizioni introdotte dal presente regolamento relative ai limiti di cattura dovrebbero pertanto entrare in vigore quanto prima e applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1o gennaio 2021. L’applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate e non sono state ancora esaurite. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.081.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A081%3ATOC

 

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