La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)L’acido citrico è stato valutato come principio attivo esistente nell’ambito del programma di riesame di cui all’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, istituito dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2).
(2)In conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 il parere dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») è stato adottato il 16 febbraio 2016 dal comitato sui biocidi (3), tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente. In tale parere è stato concluso che i biocidi del tipo di prodotto 2 contenenti acido citrico possono essere considerati conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che erano le stesse applicabili all’esame della domanda di approvazione dell’acido citrico conformemente all’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(3)L’acido citrico è stato pertanto approvato come principio attivo destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1938 della Commissione (5).
(4)Nel suo parere l’Agenzia ha inoltre concluso che l’acido citrico non desta preoccupazione e può pertanto essere incluso nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012.
(5)Tenendo conto del parere dell’Agenzia, è opportuno includere l’acido citrico nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. Poiché l’acido citrico è stato valutato in base ad un fascicolo relativo al principio attivo conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE, è opportuno classificarlo nella categoria 6 dell’allegato I di tale regolamento,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 Novembre 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.081.01.0015.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A081%3ATOC
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