La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 58, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1)Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri devono ridurre l’importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore per un dato anno civile a norma del titolo III, capo 1, del medesimo regolamento di almeno il 5 % per la parte dell’importo al di sopra di 150 000 EUR. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento, il prodotto stimato di tale riduzione deve essere reso disponibile come sostegno supplementare per le misure a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
(2)Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione entro il 31 dicembre 2019 le rispettive decisioni relative alla riduzione dell’importo dei pagamenti diretti e il conseguente prodotto stimato della riduzione per l’anno civile 2020. Nelle rispettive comunicazioni Bulgaria, Cechia, Danimarca, Estonia, Irlanda, Spagna, Italia, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito hanno indicato un prodotto stimato della riduzione superiore a zero.
(3)Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, sesto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito hanno comunicato alla Commissione entro il 31 dicembre 2019 la propria decisione di rendere disponibile come sostegno supplementare nell’ambito del FEASR nell’esercizio finanziario 2021 una determinata percentuale del rispettivo massimale nazionale annuo per i pagamenti diretti per l’anno civile 2020.
(4)Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, sesto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Croazia, Ungheria, Malta e Polonia hanno comunicato alla Commissione entro l’8 febbraio 2020 la propria decisione di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti per l’anno civile 2020 una determinata quota del sostegno da finanziare a titolo del FEASR nell’esercizio finanziario 2021.
(5)In base a tali comunicazioni gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono stati modificati dal regolamento delegato della Commissione (UE) 2020/756 (3).
(6)Alla luce delle circostanze eccezionali causate dalla pandemia di COVID-19, Belgio, Bulgaria, Croazia, Lussemburgo e Portogallo hanno però successivamente modificato la richiesta di trasferimento iniziale. Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono quindi stati nuovamente modificati dal regolamento delegato della Commissione (UE) 2020/1314 (4).
(7)È pertanto necessario adeguare le dotazioni per lo sviluppo rurale di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 per il 2021.
(8)Ai sensi dell’articolo 137, paragrafo 1, secondo comma, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, nel Regno Unito per l’anno di domanda 2020 non si applica il regolamento (UE) n. 1307/2013 applicabile nell’anno 2020. Pertanto il regolamento delegato (UE) 2020/756 non ha fissato nuovi massimali per l’anno 2020 relativi al Regno Unito. Poiché i massimali per i pagamenti diretti per l’anno civile 2020 devono essere presi in considerazione per il sostegno finanziato dal FEASR nell’esercizio finanziario 2021 e poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, per quanto riguarda il Regno Unito non è necessario fissare massimali per l’esercizio finanziario 2021.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013.
(10)Poiché le modifiche previste dal presente regolamento incidono sull’applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 per l’anno 2021, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2021,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
La parte 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 è sostituita dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° Gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19Gennaio 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.079.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A079%3ATOC
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