La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all'articolo 7 della direttiva 2006/42/CE, le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.
(2)Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di redazione, revisione e completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (la "richiesta").
(3)Sulla base della richiesta, il CEN ha redatto le nuove norme armonizzate EN ISO 3743-2:2019 sui metodi in camere riverberanti speciali per piccole sorgenti trasportabili in campo riverberante, EN 62841-2-11:2016/A1:2020 riguardante prescrizioni particolari per seghe alternative portatili e EN 62745:2017 sulle prescrizioni per i sistemi di comando e controllo senza fili del macchinario.
Inoltre, sulla base della richiesta, il CEN e il Cenelec hanno rivisto le seguenti norme armonizzate esistenti, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2018/C 092/01 della Commissione (4), per adeguarle ai progressi tecnologici: EN 574:1996+A1:2008, EN 349:1993+A1:2008, EN ISO 13857:2008, EN 1612-1:1997+A1:2008, EN 12643:2014, EN ISO 7096:2008, EN 12301:2000+A1:2008, EN 12965:2003+A2:2009, EN 13525:2005+A2:2009, EN 1870-19:2013, EN 940:2009+A1:2012, EN 1870-4:2012, EN ISO 19432:2012, EN ISO 15012-4:2016, e EN 60745-2-14:2009/A1:2010. Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate seguenti: EN ISO 13851:2019 sui principi per la progettazione e la scelta dei dispositivi di comando a due mani, EN ISO 13854:2019 sugli spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo, EN ISO 13857:2019 sulle distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori, EN 1612:2019 sui requisiti di sicurezza per macchine e impianti per stampaggio a reazione, EN ISO 5010:2019 sui requisiti per la sterzatura per macchine movimento terra a ruote gommate, EN ISO 7096:2020 sulle valutazioni di laboratorio delle vibrazioni trasmesse al sedile dell'operatore di macchine movimento terra, EN 12301:2019 sui requisiti di sicurezza relativi alle calandre delle macchine per materie plastiche e gomma, EN 12965:2019 sugli alberi cardanici di trasmissione dalla presa di potenza (p.d.p.) e loro protezioni per trattrici e macchine agricole e forestali, EN 13525:2020 sui requisiti di sicurezza per sminuzzatrici mobili, EN ISO 19085-9:2020 sulle seghe circolari da banco (con o senza tavola mobile), EN ISO 19085-11:2020 sulle macchine combinate per la lavorazione del legno, EN ISO 19085-13:2020 sulle seghe circolari multilama per il taglio longitudinale con carico e/o scarico manuale, EN ISO 19432-1:2020 sui requisiti di sicurezza per troncatrici per dischi abrasivi rotanti montati al centro, EN ISO 21904-1:2020 sulle attrezzature per la cattura e la separazione dei fumi di saldatura e EN 62841-4-1:2020 sulle prescrizioni particolari per seghe a catena.
(4)Sulla base della richiesta, il CEN e il Cenelec hanno inoltre modificato le norme seguenti, i cui riferimenti sono inclusi nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 (5) della Commissione: EN ISO 19225:2017 sulle tagliatrici a tamburo e le macchine robotizzate per macchine ad abbattimento continuo, EN ISO 3691-5:2015 sui carrelli industriali con operatore a piedi e EN 62841-3-4:2016 sulle smerigliatrici da banco trasportabili. Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate modificative EN ISO 19225:2017/A1:2019, EN ISO 3691-5:2015/A1:2020 e EN 62841-3-4:2016/A12:2020.
(5)Il CEN e il Cenelec hanno inoltre modificato le norme armonizzate seguenti, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2018/C 092/01: EN ISO 11203:2009 sulla determinazione dei livelli di pressione sonora per il rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature, EN ISO 3691-1:2015 sui carrelli telescopici e i carrelli trasportatori per carichi, EN ISO 4254-11:2010 sulle raccoglimballatrici, EN ISO 20361:2015 sulle pompe e i gruppi di pompaggio per liquidi, EN 50636-2-107:2015 sui robot tosaerba elettrici alimentati a batteria e EN 62841-3-9:2015 sulle troncatrici trasportabili. Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate modificative seguenti: EN ISO 11203:2009/A1:2020, EN ISO 3691-1:2015/A1:2020, EN ISO 4254-11:2010/A1:2020, EN ISO 20361:2019/A11:2020, EN 62745:2017/A11:2020, EN 50636-2-107:2015/A2:2020 e EN IEC 62841-3-9:2020/A11:2020.
(6)Unitamente al CEN e al Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità alla richiesta delle norme redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec.
(7)Le norme armonizzate redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec sulla base della richiesta soddisfano i requisiti di sicurezza cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 2006/42/CE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, insieme ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative.
(8)Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE, mentre nell'allegato II della suddetta decisione di esecuzione figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità con limitazioni. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere tali riferimenti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436.
(9)Nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a decorrere dalle date stabilite nel medesimo allegato.
(10)A seguito del lavoro svolto dal CEN e dal Cenelec sulla base della richiesta, le norme armonizzate seguenti, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2018/C 092/01, sono state sostituite, riviste o modificate: EN 12301:2000+A1:2008, EN 574:1996+A1:2008, EN ISO 15012-4:2016, EN 12643:2014, EN 12965:2003+A2:2009, EN 13525:2005+A2:2009, EN 1612-1:1997+A1:2008, EN 1870-19:2013, EN 1870-4:2012, EN 349:1993+A1:2008, EN 50636-2-107:2015 quale modificata dalla norma EN 50636-2-107:2015/A1:2018, EN 60745-2-13:2009 quale modificata dalla norma EN 60745-2-13:2009/A1:2010, EN 62841-2-11:2016, EN 62841-3-9:2015 quale modificata dalla norma EN 62841-3-9:2015/A11:2017 e rettificata dalla norma EN 62841-3-9:2015/AC:2016-09, EN 940:2009+A1:2012, EN ISO 11203:2009, EN ISO 13857:2008, EN ISO 19432:2012, EN ISO 20361:2015, EN ISO 3691-1:2015 quale rettificata dalla norma EN ISO 3691-1:2015/AC:2016, EN ISO 4254-11:2010 e EN ISO 7096:2008 quale rettificata dalla norma EN ISO 7096:2008/AC:2009. È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea includendoli nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.072.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A072%3ATOC
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