Regolamento (UE) 2021/378 della Banca Centrale europea del 22 Gennaio 2021 sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (rifusione) (BCE/2021/1).

EurLex

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (1),

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (2),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) (3) è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese. Poiché devono essere apportate nuove modifiche, è opportuno provvedere, a fini di chiarezza, alla rifusione del regolamento.

(2)Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2531/98, la Banca centrale europea (BCE) ha il diritto di raccogliere dalle istituzioni le informazioni necessarie per l’applicazione degli obblighi di riserve minime e di verificare l’esattezza e la qualità delle informazioni che le istituzioni forniscono a dimostrazione dell’adempimento di tali obblighi. Al fine di ridurre l’onere di segnalazione complessivo, è opportuno che le informazioni statistiche relative al bilancio mensile raccolte ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea (BCE/2021/2) (4) siano utilizzate per il regolare calcolo dell’aggregato soggetto a riserva degli enti creditizi.

(3)È necessaria maggiore trasparenza e chiarezza su una serie di questioni relative all’applicazione degli obblighi di riserva minima, in particolare con riguardo a: (a) le condizioni relative all’applicazione alle istituzioni degli obblighi di riserva minima; (b) la circostanza che le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l’euro (BCN dell’area dell’euro) possano decidere di sospendere o escludere l’accesso delle istituzioni alle operazioni di mercato aperto e alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell’Eurosistema (operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema); (c) le condizioni alle quali i fondi dovrebbero essere conteggiati come riserve ai fini dell’adempimento degli obblighi di riserva minima; (d) i requisiti per le domande di autorizzazione a detenere le riserve obbligatorie minime indirettamente per il tramite di un ente intermediario; ed (e) le condizioni per la revoca dell’autorizzazione a detenere riserve obbligatorie minime indirettamente per il tramite di un ente intermediario.

(4)Affinché il sistema di obblighi di riserva minima dell’Eurosistema sia efficace, è altresì necessario specificare ulteriormente gli obblighi di riserva minima per quanto riguarda il calcolo, la notifica, la conferma e il mantenimento delle riserve obbligatorie minime, nonché la segnalazione e la verifica.

(5)È opportuno che le informazioni segnalate dagli intermediari sull’aggregato soggetto a riserva siano sufficientemente dettagliate da consentire una segnalazione accurata ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Inoltre, qualora l’ente impresa madre sia autorizzato a segnalare l’aggregato soggetto a riserva su base aggregata a norma del presente regolamento, è opportuno che esso comunichi i dati dell’aggregato soggetto a riserva su base aggregata alla BCN competente in conformità al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

(6)Al fine di assicurare un giusto equilibrio tra la garanzia dell’accuratezza dei dati sulle riserve obbligatorie minime e la regolare applicazione del quadro normativo, e al fine di evitare che si debbano rilasciare nuovamente autorizzazioni valide e applicabili, qualsiasi intermediario autorizzato a segnalare l’aggregato soggetto a riserva su base aggregata ai sensi del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) dovrebbe poter continuare tale segnalazione senza dover richiedere una nuova autorizzazione.

(7)In conformità all’articolo 19, paragrafo 1, dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la BCE può imporre agli enti creditizi stabiliti negli Stati membri la cui moneta è l’euro (Stati membri dell’area dell’euro) di detenere riserve obbligatorie minime in conti presso la BCE e le BCN dell’area dell’euro. Poiché gli enti creditizi detengono conti presso la BCN nelle rispettive giurisdizioni, è opportuno che tali riserve siano detenute esclusivamente in conti presso le BCN.

(8)Il regolamento (CE) n. 2531/98 e il regolamento (CE) n. 2532/98 stabiliscono il potere della BCE di irrogare sanzioni in caso di violazione degli obblighi di segnalazione statistica, anche in caso di inosservanza degli obblighi di riserva minima stabiliti nel presente regolamento.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.073.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A073%3ATOC

 

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