Regolamento (UE) 2021/376 della Commissione del 24 Febbraio 2021 che stabilisce la chiusura temporanea delle attività di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea.

EurLex

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2021.

(2)In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di scorfani nella zona NAFO 3M da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea hanno determinato l’esaurimento del contingente intermedio assegnato per il periodo precedente il 1o luglio 2021.

(3)È quindi necessario vietare le attività di pesca diretta di detto stock fino al 30 giugno 2021,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato agli Stati membri dell’Unione europea per lo stock di scorfani nella zona NAFO 3M per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 30 giugno 2021 incluso si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca diretta dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato del presente regolamento fino al 30 giugno 2021 incluso.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 Febbraio 2021

Per la Commissione

a nome della Presidente

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.072.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A072%3ATOC

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
24646
Ieri:
39323
Settimana:
218195
Mese:
809161
Totali:
89344542
Oggi è il: 29-11-2024
Il tuo IP è: 18.220.206.141