Regolamento (UE) 2021/337 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 Febbraio 2021 che modifica il Regolamento (UE) 2017/1129.

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Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)La pandemia di COVID-19 colpisce pesantemente le persone, le imprese, i sistemi sanitari e le economie degli Stati membri. Nella sua comunicazione del 27 maggio 2020 intitolata «Il momento dell’Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione», la Commissione ha sottolineato che la liquidità e l’accesso ai finanziamenti continueranno a rappresentare una sfida. È quindi fondamentale sostenere la ripresa dallo shock economico grave causato dalla pandemia di COVID-19 introducendo modifiche mirate al diritto dell’Unione in vigore sui servizi finanziari. Tali modifiche formano un pacchetto di misure e sono adottate sotto la denominazione di «Pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali».

(2)Il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce i requisiti relativi alla redazione, all’approvazione e alla distribuzione del prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro. Nell’ambito del pacchetto di misure volte ad aiutare gli emittenti a riprendersi dallo shock economico provocato dalla pandemia di COVID-19 sono necessarie modifiche mirate al regime del prospetto. Tali modifiche dovrebbero consentire agli emittenti e agli intermediari finanziari di ridurre i costi e liberare risorse per la fase della ripresa immediatamente successiva alla pandemia di COVID-19. Tali modifiche dovrebbero restare coerenti con gli obiettivi generali del regolamento (UE) 2017/1129, al fine di promuovere la raccolta di fondi attraverso i mercati dei capitali, garantire un elevato grado di tutela dei consumatori e degli investitori, guidare la convergenza in materia di vigilanza in tutti gli Stati membri e garantire il corretto funzionamento del mercato interno. Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere pienamente conto, in maniera specifica, della misura in cui la pandemia di COVID-19 ha inciso sulla situazione attuale degli emittenti e sulle loro prospettive future.

(3)La crisi COVID-19 rende più fragili e vulnerabili le imprese dell’Unione, in particolare le piccole e medie imprese (PMI) e le start-up. Ove opportuno, al fine di agevolare e diversificare le fonti di finanziamento per le imprese dell’Unione, con un’attenzione particolare alle PMI, tra cui le start-up e le imprese a media capitalizzazione, l’eliminazione degli ostacoli ingiustificati e degli oneri amministrativi eccessivi può contribuire a promuovere la capacità delle imprese dell’Unione di accedere ai mercati azionari, in aggiunta a promuovere opportunità di investimento più diversificate, più a lungo termine e più competitive, sia per gli investitori al dettaglio che per i grandi investitori. A tale proposito il presente regolamento dovrebbe permettere altresì ai potenziali investitori di ottenere più facilmente informazioni sulle opportunità di investimento nelle imprese, dal momento che spesso i potenziali investitori incontrano difficoltà nel valutare le start-up e le imprese di piccole dimensioni e recenti con una storia breve alle spalle, una situazione che limita l’avvio di nuove imprese innovative, in particolare per coloro che avviano un’impresa.

(4)Gli enti creditizi si sono attivati nello sforzo di sostenere le imprese che avevano bisogno di finanziamenti e dovrebbero essere un pilastro fondamentale della ripresa. Il regolamento (UE) 2017/1129 riconosce agli enti creditizi il diritto ad un’esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto in caso di offerta o l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di determinati titoli diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto fino a un importo totale di 75 milioni di EUR in un periodo di 12 mesi. Tale soglia di esenzione dovrebbe essere innalzata per un periodo di tempo limitato al fine di promuovere la raccolta di fondi per gli enti creditizi e consentire loro di avere un certo margine per sostenere i loro clienti nell’economia reale. Poiché l’applicazione di tale soglia di esenzione è limitata alla fase della ripresa, dovrebbe essere disponibile solamente per un periodo limitato e concludersi il 31 dicembre 2022.

(5)Al fine di affrontare prontamente il grave impatto economico della pandemia di COVID-19, è importante introdurre misure volte a facilitare gli investimenti nell’economia reale, consentire una rapida ricapitalizzazione delle imprese nell’Unione e consentire agli emittenti di attingere ai mercati pubblici in una fase precoce del processo di ripresa. Per conseguire tali obiettivi, è opportuno creare un nuovo prospetto in forma breve denominato prospetto UE della ripresa che, oltre ad affrontare le questioni economiche e finanziarie sollevate nello specifico dalla pandemia di COVID-19, sia facile da produrre per gli emittenti, di facile comprensione per gli investitori, in particolare quelli al dettaglio, che desiderano finanziare gli emittenti e di facile controllo e approvazione da parte delle autorità competenti. Il prospetto UE per la ripresa dovrebbe essere inteso principalmente come un elemento che agevola la ricapitalizzazione, con un attento monitoraggio da parte delle autorità competenti per garantire il rispetto dei requisiti in materia di informazione degli investitori. È importante sottolineare che le modifiche al regolamento (UE) 2017/1129 contenute nel presente regolamento non dovrebbero essere utilizzate per sostituire il processo di riesame ed un’eventuale modifica di tale regolamento, che dovrebbe essere accompagnata da una valutazione d’impatto completa. Al riguardo, non sarebbe opportuno aggiungere ulteriori elementi ai regimi di informativa diversi da quelli già previsti a norma di tale regolamento o del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione (4), ad eccezione delle informazioni specifiche relative all’impatto della pandemia di COVID-19. Siffatti elementi dovrebbero essere introdotti soltanto nel caso di una proposta legislativa della Commissione sulla base del riesame del regolamento (UE) 2017/1129, come previsto all’articolo 48 di tale regolamento.

(6)È importante allineare le informazioni per gli investitori al dettaglio e i documenti contenenti le informazioni chiave tra i diversi prodotti finanziari e leggi in materia e garantire la piena scelta e comparabilità degli investimenti nell’Unione. Inoltre, è auspicabile tener conto nell’ambito del previsto riesame del regolamento (UE) 2017/1129 la tutela dei consumatori e degli investitori al dettaglio, onde garantire documenti informativi armonizzati, semplici e di facile comprensione per tutti gli investitori al dettaglio.

(7)Le informazioni sugli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG) fornite dalle imprese sono diventate sempre più pertinenti per gli investitori al fine di misurare l’incidenza dei loro investimenti in termini di sostenibilità e integrare gli aspetti della sostenibilità nei loro processi decisionali di investimento e nella gestione dei rischi. Di conseguenza, le imprese devono far fronte a una crescente pressione per rispondere alle richieste degli investitori e degli enti creditizi sulle tematiche ESG e sono tenute a rispettare molteplici norme in materia di informativa ESG, che sono spesso frammentate e incoerenti. Pertanto, onde migliorare la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità da parte delle società e di armonizzare i requisiti per tale comunicazione stabiliti dal regolamento (UE) 2017/1129, tenendo conto anche di altre normative dell’Unione in materia di servizi finanziari, la Commissione dovrebbe valutare, nel contesto del riesame del regolamento (UE) 2017/1129, l’opportunità di integrare le informazioni relative alla sostenibilità nel regolamento (UE) 2017/1129 e l’opportunità di presentare una proposta legislativa onde garantire la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità e la comparabilità delle informazioni sulla sostenibilità nell’intero diritto dell’Unione in materia di servizi finanziari.

(8)Le imprese le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o negoziate su un mercato di crescita per le PMI continuativamente da almeno 18 mesi prima dell’offerta di azioni o di ammissione alla negoziazione dovrebbero essersi conformate agli obblighi di informativa periodica e continua ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o, per emittenti sui mercati di crescita delle PMI, ai sensi del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione (7). Di conseguenza molti dei contenuti necessari di un prospetto saranno già a disposizione del pubblico e gli investitori negozieranno sulla base di tali informazioni. Il prospetto UE della ripresa dovrebbe pertanto essere utilizzato solo per le emissioni secondarie di azioni. Il prospetto UE della ripresa dovrebbe agevolare il finanziamento con titoli di capitale di rischio, permettendo in tal modo alle società di ricapitalizzarsi rapidamente. Il prospetto UE della ripresa non dovrebbe permettere agli emittenti di passare da un mercato di crescita delle PMI a un mercato regolamentato. Inoltre, il prospetto UE della ripresa dovrebbe concentrarsi esclusivamente sulle informazioni essenziali che permettono agli investitori di prendere decisioni informate in materia di investimenti. Tuttavia, se del caso, gli emittenti o gli offerenti dovrebbero affrontare la questione del modo in cui la pandemia di COVID-19 ha inciso sulle loro attività aziendali, nonché l’eventuale incidenza prevista della pandemia sulle loro attività aziendali in futuro.

(9)Per essere uno strumento efficace per gli emittenti, il prospetto UE della ripresa dovrebbe essere un documento unico di dimensioni limitate, che consenta l’inclusione mediante riferimento, e tragga vantaggio dal passaporto a livello paneuropeo per le offerte pubbliche di azioni o le ammissioni alla negoziazione su un mercato regolamentato.

(10)È opportuno che il prospetto UE della ripresa includa una breve nota di sintesi che dovrebbe servire come fonte utile di informazione per gli investitori, in particolare gli investitori al dettaglio. Tale nota dovrebbe essere definita all’inizio del prospetto UE della ripresa e contenere le informazioni fondamentali di cui gli investitori hanno bisogno per decidere quali offerte al pubblico e ammissioni alla negoziazione di azioni intendono esaminare ulteriormente, procedendo successivamente al riesame dell’intero prospetto allo scopo di assumere una decisione. È opportuno che tra le informazioni fondamentali figurino quelle riguardanti, nello specifico, le conseguenze imprenditoriali e finanziarie della pandemia di COVID-19 e le sue incidenze previste in futuro. Il prospetto UE per la ripresa dovrebbe garantire la tutela degli investitori al dettaglio nel rispetto delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, evitando nel contempo oneri amministrativi eccessivi. A tale proposito è essenziale che la nota di sintesi non riduca il grado di tutela degli investitori né dia loro un’impressione fuorviante. È pertanto auspicabile che gli emittenti e gli offerenti garantiscano un elevato grado di diligenza nella stesura di tale nota di sintesi.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC

 

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