L’Autorità di Vigilanza EFTA,
visto l’atto di cui al punto 11b della parte 1.1 del capo I, al punto 31q del capo II dell’allegato I e al punto 164 del capo XII dell’allegato II dell’accordo SEE, il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), modificato e adeguato all’accordo SEE dal protocollo 1 e le modifiche settoriali di cui agli allegati I e II di tale accordo, in particolare l’articolo 118, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
La responsabilità di far rispettare la legislazione del SEE nel settore alimentare e veterinario (2) ricade sugli Stati SEE, le cui autorità competenti provvedono a monitorare e verificare, predisponendo controlli ufficiali, che le pertinenti prescrizioni del SEE siano effettivamente rispettate e fatte rispettare.
A norma dell’articolo 116 del regolamento (UE) 2017/625 gli esperti dell’Autorità di vigilanza EFTA («l’Autorità») effettuano controlli, compresi audit, negli Stati EFTA-SEE per verificare l’applicazione della normativa SEE. Questi controlli dovrebbero essere effettuati nei settori della sicurezza alimentare e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali, dei prodotti fitosanitari e della produzione biologica, nonché del funzionamento dei sistemi nazionali di controllo e delle autorità competenti che li gestiscono.
Dagli adattamenti settoriali dell’allegato I e dell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE risulta che la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein.
A norma dell’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 l’Autorità deve istituire un programma per i controlli che devono essere eseguiti dai suoi esperti in Islanda e Norvegia per verificare l’applicazione della legislazione SEE nei settori summenzionati.
Il presente programma di controllo è istituito per alcuni settori prioritari. I criteri utilizzati per stabilire le priorità comprendono, tra l’altro, i rischi individuati e le problematiche emergenti (ad esempio le malattie animali o le crisi alimentari o riguardanti i mangimi), l’importanza di un settore negli Stati EFTA-SEE, i risultati ottenuti in passato dagli Stati EFTA-SEE nel settore interessato e le informazioni provenienti da fonti pertinenti, comprese le priorità stabilite dalla Commissione europea nel suo programma di controllo (3),
Ha adottato la presente Decisione:
1.Il programma per il 2021 dei controlli che devono essere eseguiti in Islanda e Norvegia dagli esperti delle autorità a norma dell’articolo 116, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 è stabilito nell’allegato della presente decisione.
2.L’Islanda e la Norvegia sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2020.
Per l’Autorità di vigilanza EFTA, che agisce a norma della decisione di delega n. 130/20/COL
Högni KRISTJÁNSSON
Membro del collegio responsabile
Carsten ZATSCHLER
Controfirmatario in veste di direttore
Affari giuridici e amministrativi
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.066.01.0066.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A066%3ATOC
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