La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari (1), nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (3), in particolare l’articolo 63, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione (4) è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in aziende in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività situate in alcuni Stati membri e a seguito dell’istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte di tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio.
(2)La decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza, istituite in conformità alla direttiva 2005/94/CE dagli Stati membri elencati nell’allegato di detta decisione di esecuzione, comprendano almeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza in tale allegato.
(3)L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 è stato recentemente modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/239 della Commissione (5) a seguito della comparsa di nuovi focolai di HPAI nel pollame o in altri volatili in cattività in Cechia, Finlandia, Francia, Germania e Polonia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.
(4)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2021/239 la Cechia ha notificato alla Commissione la comparsa di un recente focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in un’azienda in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nella regione di Plzeň.
(5)Inoltre la Polonia ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nelle regioni (voivodati) della Slesia, della Grande Polonia e di Lubusz.
(6)Anche la Svezia ha notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in un’azienda in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nella regione della Scania.
(7)Inoltre la Germania ha notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nei seguenti distretti: Mecklenburgische Seenplatte e Prignitz.
(8)Anche l’Estonia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in un’azienda in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nella contea di Lääne-Viru.
(9)Tali focolai in Cechia, Estonia, Germania, Polonia e Svezia sono localizzati al di fuori delle zone attualmente elencate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 e le autorità competenti di detti Stati membri hanno adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno a tali focolai.
(10)La Commissione ha esaminato le misure adottate da Cechia, Estonia, Germania, Polonia e Svezia e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la comparsa dei recenti focolai di HPAI.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.066.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A066%3ATOC
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