Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/334 della Commissione del 23 Febbraio 2021 relativa a un progetto di provvedimento notificato dalla Romania riguardante le informazioni sul trattamento superficiale dei prodotti ortofrutticoli mediante antiparassitari.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (1), in particolare l’articolo 45, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, il 5 marzo 2020 le autorità rumene hanno notificato alla Commissione un progetto di provvedimento, che riguarda requisiti di etichettatura obbligatori complementari ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, che impongono agli operatori economici di informare i consumatori in merito al trattamento superficiale dei prodotti ortofrutticoli mediante antiparassitari («il progetto di provvedimento»).

(2)Il regolamento (UE) n. 1169/2011 definisce in modo generale i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e, in particolare, l’etichettatura degli alimenti. A tale proposito l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011 elencano tutte le indicazioni da riportare sugli alimenti, conformemente agli articoli 10 e 35 e fatte salve le eccezioni ivi contenute.

(3)L’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce che, oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 10, gli Stati membri possono adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 45, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti, per motivi di protezione della salute pubblica, di protezione dei consumatori, di prevenzione delle frodi o di protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine controllata e di repressione della concorrenza sleale.

(4)Stabilendo disposizioni nazionali che impongono di informare i consumatori in merito al trattamento superficiale post-raccolta dei prodotti ortofrutticoli mediante pesticidi, il progetto di provvedimento definisce indicazioni obbligatorie complementari per specifiche categorie di alimenti ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011. È pertanto necessario esaminarne la compatibilità con le suaccennate prescrizioni del regolamento e con le disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(5)L’articolo 1 del progetto di provvedimento stabilisce le condizioni che gli operatori economici devono soddisfare affinché sia garantita l’informazione corretta, completa e precisa dei consumatori in merito al trattamento superficiale dei prodotti ortofrutticoli mediante antiparassitari.

(6)L’articolo 2 del progetto di provvedimento dispone l’obbligo per gli operatori economici di informare i consumatori, mediante un’etichettatura chiaramente visibile, che i prodotti ortofrutticoli immessi sul mercato sono stati sottoposti a trattamento superficiale mediante antiparassitari e di fornire informazioni chiare sulle modalità corrette di manipolazione/utilizzo dei prodotti, precisando, se del caso, che i prodotti in questione dovrebbero essere consumati senza buccia.

(7)L’articolo 3 del progetto di provvedimento stabilisce che gli operatori devono fornire tali informazioni apponendo il testo previsto nell’allegato del progetto di provvedimento immediatamente accanto ai prodotti ortofrutticoli, sugli scaffali degli esercizi in cui sono commercializzati. L’allegato del progetto di provvedimento prevede che siano indicate le seguenti informazioni: un’avvertenza che indichi che «i prodotti sono stati trattati in superficie con antiparassitari», «denominazione dell’antiparassitario» da completare a cura dell’operatore economico, un’avvertenza che indichi che «i prodotti dovrebbero essere consumati senza buccia» e «condizioni di manipolazione/utilizzo» da completare a cura dell’operatore economico.

(8)A seguito di una richiesta di chiarimenti inoltrata dalla Commissione con lettera del 6 febbraio 2020, le autorità rumene hanno chiarito con lettera del 5 marzo 2020 che il progetto di provvedimento riguarda la presenza di antiparassitari sulla superficie dei prodotti ortofrutticoli in commercio, a seguito dell’applicazione da parte degli operatori di un trattamento superficiale post-raccolta volto a preservarne la freschezza.

(9)Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce norme che disciplinano i prodotti fitosanitari e le sostanze attive in essi contenute. A norma dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1107/2009, i prodotti fitosanitari, compresi quelli destinati al trattamento superficiale post-raccolta, non sono immessi sul mercato o impiegati negli Stati membri a meno che siano stati autorizzati. In tale contesto essi sono soggetti a una valutazione approfondita della sicurezza, al fine di garantire, tra l’altro, la protezione della salute umana, che comprende anche la sicurezza dei consumatori. L’uso di prodotti fitosanitari deve soddisfare le prescrizioni di cui all’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(10)Al fine di garantire la sicurezza degli alimenti che sono stati sottoposti a trattamenti mediante prodotti fitosanitari, il livello di residui di antiparassitari in tali prodotti, compresi i prodotti ortofrutticoli, non deve superare i livelli massimi di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Un altro principio del regolamento (CE) n. 396/2005 è che i livelli massimi di residui non devono essere fissati a livelli superiori a quelli necessari secondo le buone pratiche agricole, in altri termini non superiori a quanto necessario per combattere un determinato organismo nocivo, e devono essere sicuri per i consumatori.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.066.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A066%3ATOC

 

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