La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 5, e l’articolo 16, paragrafo 10,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2018/1240 istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di possedere un visto per entrare e soggiornare nel territorio degli Stati membri.
(2)La domanda di autorizzazione ai viaggi deve essere presentata direttamente dal richiedente o da un terzo o da un intermediario commerciale autorizzato dal richiedente a presentare la domanda per suo conto.
(3)Nel contesto di sistemi di autorizzazione ai viaggi comparabili, gli intermediari commerciali attuano pratiche abusive di diversi tipi, tra cui: cercare di indurre i richiedenti a credere erroneamente che il loro sito web sia l’apposito sito web pubblico o l’applicazione per dispositivi mobili per la presentazione di una domanda, dando così la falsa impressione che la tariffa supplementare loro addebitata dall’intermediario commerciale sia un elemento obbligatorio del processo di domanda piuttosto che un corrispettivo per l’uso volontario di un servizio commerciale; usare in modo fraudolento i dati personali o finanziari forniti dal richiedente; far pagare un prezzo irragionevolmente alto per il loro servizio o non presentare la richiesta nei tempi, nel formato e nella qualità desiderati per conto del richiedente.
(4)Al fine di individuare le pratiche abusive e di evitare che si ripetano, l’apposito sito web pubblico e l’applicazione per dispositivi mobili dovrebbero mettere a disposizione un modulo online per la segnalazione di abusi commessi da un intermediario commerciale. Per promuovere la consapevolezza della possibilità di segnalare un abuso e agevolare tale segnalazione, è opportuno che il sito web pubblico e l’applicazione per dispositivi mobili riportino chiaramente le informazioni sul processo da seguire. Il modulo dovrebbe contenere campi standardizzati e invitare gli utenti a descrivere il comportamento abusivo.
(5)Per garantire che i richiedenti siano adeguatamente informati sulla natura e sullo scopo del sistema di segnalazione, il modulo dovrebbe spiegare che quest’ultimo ha finalità di monitoraggio, non raccoglie dati personali e non costituisce un canale di ricorso per le decisioni sulle domande né un sostituto di ricorsi di diritto amministrativo, civile o penale.
(6)È opportuno che l’unità centrale ETIAS riceva e valuti tali segnalazioni, tenendo conto delle analogie e delle ricorrenze degli abusi segnalati, e se necessario riferisca periodicamente alla Commissione in merito agli abusi segnalati e alle valutazioni effettuate. È opportuno che la Commissione tenga conto di tali valutazioni nel condurre le campagne di informazione di cui all’articolo 72 del regolamento (UE) 2018/1240. Sulla scorta delle valutazioni, è opportuno che l’unità centrale ETIAS modifichi opportunamente le informazioni al pubblico di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2018/1240, in particolare quelle rivolte ai richiedenti.
(7)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Danimarca non ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) 2018/1240, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull’acquis di Schengen, il 21 dicembre 2018 la Danimarca ha notificato, a norma dell’articolo 4 di detto protocollo, la decisione di recepire il regolamento (UE) 2018/1240 nel proprio diritto interno.
(8)Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (2); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(9)Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (4).
(10)Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (6).
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.065.01.0047.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A065%3ATOC
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