Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 Febbraio 2021 che modifica la Direttiva 2014/65/UE.

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Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)La pandemia di COVID-19 colpisce pesantemente le persone, le imprese, i sistemi sanitari, le economie e i sistemi finanziari degli Stati membri. Nella sua comunicazione del 27 maggio 2020 intitolata «Il momento dell’Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione», la Commissione ha sottolineato che la liquidità e l’accesso ai finanziamenti continueranno ad essere problematici. Per superare il grave shock economico causato dalla pandemia di COVID-19 è quindi fondamentale sostenere la ripresa attraverso l’introduzione di modifiche mirate e limitate alla normativa dell’Unione in vigore sui servizi finanziari. L’obiettivo generale di tali modifiche dovrebbe pertanto consistere nel rimuovere gli oneri burocratici non necessari e introdurre misure attentamente calibrate ritenute efficaci al fine di mitigare le difficoltà economiche. Tali modifiche dovrebbero evitare di apportare cambiamenti che comportino maggiori oneri amministrativi per il settore e dovrebbero lasciare la risoluzione delle questioni legislative complesse al previsto riesame della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tali modifiche formano un pacchetto di misure e sono adottate sotto la denominazione di «Pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali».

(2)La direttiva 2014/65/UE è stata adottata nel 2014 in risposta alla crisi finanziaria scoppiata nel 2007-2008. Tale direttiva ha notevolmente rafforzato il sistema finanziario dell’Unione e garantito un elevato livello di tutela degli investitori in tutta l’Unione. Potrebbero essere valutati ulteriori sforzi per ridurre la complessità normativa e i costi di conformità delle imprese di investimento e per eliminare le distorsioni della concorrenza, purché nel contempo sia presa sufficientemente in considerazione la tutela degli investitori.

(3)Per quanto riguarda gli obblighi volti a proteggere gli investitori, la direttiva 2014/65/UE non ha pienamente raggiunto l’obiettivo di adottare misure che tengano sufficientemente conto delle peculiarità di ciascuna categoria di investitori, ossiaclienti al dettaglio, clienti professionali e controparti qualificate. Alcuni di tali obblighi non sempre hanno migliorato la tutela degli investitori, ma talvolta hanno ostacolato la regolare esecuzione delle decisioni di investimento. È pertanto opportuno modificare taluni obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/65/UE per facilitare la prestazione di servizi di investimento e l’esecuzione di attività di investimento, e tali modifiche andrebbero apportate in un modo equilibrato che tuteli pienamente gli investitori.

(4)L’emissione di obbligazioni è fondamentale per raccogliere capitali e superare la crisi COVID-19. I requisiti in materia di governance del prodotto possono limitare la vendita di obbligazioni. Le obbligazioni senza nessun altro derivato incorporato se non una clausola make-whole sono generalmente considerate prodotti semplici e sicuri, ammissibili per i clienti al dettaglio. Nel caso del rimborso anticipato, un’obbligazione senza nessun altro derivato incorporato se non una clausola make-whole protegge gli investitori dalle perdite, garantendo che tali investitori ricevano un pagamento pari alla somma del valore attuale netto dei pagamenti delle cedole residue e del valore nominale dell’obbligazione che avrebbero percepito se l’obbligazione non fosse stata ritirata. I requisiti in materia di governance del prodotto non dovrebbero pertanto più applicarsi alle obbligazioni senza nessun altro derivato incorporato se non una clausola make-whole. Inoltre, si ritiene che le controparti qualificate abbiano una conoscenza sufficiente degli strumenti finanziari. È pertanto giustificato esentare le controparti qualificate dai requisiti di governance dei prodotti applicabili agli strumenti finanziari commercializzati o distribuiti esclusivamente ad esse.

(5)L’invito a presentare elementi di prova, lanciato dall’autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), sull’impatto degli incentivi indebiti e degli obblighi di informativa in merito ai costi e agli oneri ai sensi della direttiva 2014/65/UE e la consultazione pubblica condotta dalla Commissione hanno entrambe confermato che i clienti professionali e le controparti qualificate non hanno bisogno di informazioni standardizzate e obbligatorie in materia di costi in quanto già ricevono le informazioni necessarie quando negoziano con il loro prestatore di servizi. Le informazioni fornite ai clienti professionali e alle controparti qualificate sono personalizzate in base alle loro esigenze e spesso più dettagliate. I servizi forniti ai clienti professionali e alle controparti qualificate dovrebbero pertanto essere esonerati dagli obblighi di informazione su costi e oneri, salvo per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione del portafoglio, in quanto i clienti professionali che stipulano rapporti di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio non dispongono necessariamente di competenze o conoscenze sufficienti per consentire che tali servizi siano esonerati da detti obblighi.

(6)Le imprese di investimento sono attualmente tenute ad effettuare un’analisi costi-benefici di alcune attività di portafoglio nei casi di rapporti continuativi con i loro clienti in cui avvengano cambiamenti di strumenti finanziari. Le imprese di investimento sono pertanto tenute a ottenere le informazioni necessarie dai loro clienti e ad essere in grado di dimostrare che i vantaggi di tale cambiamento sono superiori ai costi. Poiché tale procedura è eccessivamente onerosa per quanto riguarda i clienti professionali, che tendono a cambiare frequentemente, è opportuno che i servizi loro forniti siano esonerati da tale obbligo. I clienti professionali manterrebbero tuttavia la possibilità di opt-in. Poiché i clienti al dettaglio necessitano di un elevato livello di tutela, tale esenzione dovrebbe essere limitata ai servizi forniti ai clienti professionali.

(7)I clienti con un rapporto continuativo con un’impresa di investimento ricevono relazioni di servizio obbligatorie, periodicamente o sulla base di fattori che fanno scattare l’obbligo. Né le imprese di investimento né i loro clienti professionali o controparti qualificate ritengono utili tali relazioni di servizio. Tali relazioni si sono rivelate in particolare inutili per i clienti professionali e le controparti qualificate in mercati estremamente volatili, dato che sono fornite con alta frequenza e in numero elevato. I clienti professionali e le controparti qualificate spesso reagiscono a tali relazioni di servizio non leggendole, o prendendo decisioni di investimento rapide piuttosto che continuando con una strategia di investimento a lungo termine. Le controparti qualificate non dovrebbero pertanto più ricevere tali relazioni di servizio obbligatorie. Anche i clienti professionali non dovrebbero più ricevere tali relazioni di servizio, però dovrebbero avere la possibilità di riceverle se lo desiderano.

(8)Nel periodo immediatamente successivo alla pandemia di COVID-19, gli emittenti, e in particolare le imprese a bassa e media capitalizzazione, devono essere sostenuti da mercati dei capitali forti. La ricerca sugli emittenti a bassa e media capitalizzazione è fondamentale per aiutare gli emittenti a mettersi in contatto con gli investitori. Tale ricerca aumenta la visibilità degli emittenti e garantisce pertanto un livello adeguato di investimenti e liquidità. Le imprese di investimento dovrebbero essere autorizzate a pagare congiuntamente per la fornitura di servizi di ricerca e di esecuzione, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Una delle condizioni dovrebbe essere che la ricerca sia fornita su emittenti la cui capitalizzazione di mercato non abbia superato 1 miliardo di EUR come espressa dalle quotazioni di fine anno per i 36 mesi precedenti la fornitura dei servizi di ricerca. Tale obbligo relativo alla capitalizzazione di mercato dovrebbe essere inteso come riferito sia alle società quotate che a quelle non quotate, fermo restando che, per queste ultime, la voce di bilancio relativa al capitale proprio non abbia superato la soglia di 1 miliardo di EUR. È opportuno inoltre osservare che le società neo-quotate e le società non quotate che esistono da meno di 36 mesi sono incluse nell’ambitodi applicazione purché possano dimostrare che la loro capitalizzazione di mercato non ha superato la soglia di 1 miliardo di EUR, espressa dalle quotazioni di fine anno a partire dalla loro ammissione alla quotazione, o espressa dal capitale proprio per gli esercizi in cui non sono o non erano quotate. Per garantire che anche le società di nuova costituzione che esistono da meno di 12 mesi possano beneficiare dell’esenzione è sufficiente che non abbiano superato la soglia di 1 miliardo di EUR dalla data della loro costituzione.

(9)La direttiva 2014/65/UE ha introdotto obblighi di informazione per le sedi di negoziazione, gli internalizzatori sistematici e altre sedi di esecuzione per quanto riguarda le modalità di esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente. Le relazioni tecniche risultanti contengono un gran numero di informazioni quantitative dettagliate riguardanti la sede di esecuzione, lo strumento finanziario, il prezzo, i costi e la probabilità di esecuzione. Esse sono raramente lette, come dimostrato dal numero molto basso di visualizzazioni sui siti delle sedi di negoziazione, degli internalizzatori sistematici e di altre sedi di esecuzione. La pubblicazione di tali relazioni dovrebbe essere temporaneamente sospesa in quanto non consentono agli investitori e ad altri utenti di effettuare confronti significativi sulla base delle che informazioni che contengono.

(10)Al fine di facilitare la comunicazione tra le imprese di investimento e i loro clienti e, di conseguenza, facilitare il processo di investimento stesso, le informazioni sugli investimenti non dovrebbero più essere fornite su carta bensì, come opzione standard, in formato elettronico. I clienti al dettaglio dovrebbero tuttavia poter richiedere la fornitura di tali informazioni su carta.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0014.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC

 

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