Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/280 della Commissione del 22 Febbraio 2021 che modifica i regolamenti (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 e (UE) 2017/1485 per allinearli al regolamento (UE) 2019/943.

conflitto leggi

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (1), in particolare l’articolo 59, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 60, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)L’introduzione di norme armonizzate sugli scambi di energia elettrica e sulla gestione della rete mediante codici di rete e orientamenti nel settore dell’energia elettrica si è dimostrata cruciale per realizzare un mercato integrato dell’energia elettrica nell’Unione.

(2)I regolamenti (UE) 2015/1222 (2), (UE) 2016/1719 (3), (UE) 2017/2195 (4) e (UE) 2017/1485 (5) della Commissione stabiliscono disposizioni importanti per il buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica, in quanto precisano le norme cui le autorità di regolamentazione devono attenersi quando definiscono congiuntamente i termini e le condizioni o le metodologie necessarie per allineare gli scambi di energia elettrica e la gestione della rete nell’Unione.

(3)La prassi ha fatto emergere la necessità di chiarire due aspetti del processo di adozione di termini e condizioni o metodologie.

(4)I regolamenti (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e (UE) 2019/943 modificano il quadro che disciplina il mercato interno dell’energia elettrica, compreso il processo finalizzato a concordare termini e condizioni o metodologie.

(5)In virtù dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942, i termini, le condizioni o le metodologie che in precedenza richiedevano l’approvazione di tutte le autorità di regolamentazione sono ora adottati direttamente dall’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia («l’Agenzia»). A norma dei regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943, inoltre, le autorità di regolamentazione nazionali e l’Agenzia hanno la facoltà di rivedere e modificare le proposte di termini e condizioni o metodologie presentate dai gestori dei sistemi di trasmissione («TSO») e dai gestori del mercato elettrico designati («NEMO»).

(6)I regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 prevedono altresì che i regolatori nazionali e l’Agenzia siano responsabili dell’adozione dei testi definitivi dei termini e delle condizioni o delle metodologie e abbiano la facoltà di rivedere e modificare le proposte dei TSO o dei NEMO al fine di garantire che queste siano in linea con gli obiettivi dei regolamenti (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 e (UE) 2017/1485 e contribuiscano all’integrazione dei mercati, alla non discriminazione, alla concorrenza effettiva e al corretto funzionamento del mercato dell’energia elettrica.

(7)È opportuno che tali modifiche trovino riscontro nei regolamenti (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 e (UE) 2017/1485.

(8)Alla luce dell’esperienza maturata con riferimento all’attuale processo di elaborazione di termini e condizioni o metodologie, compresa la giurisprudenza recente e i ritardi rilevati in alcuni casi nel raggiungere un accordo, risulta necessario rivedere detta procedura di elaborazione onde garantire un’adozione tempestiva dei termini e delle condizioni o delle metodologie.

(9)Stando alla giurisprudenza recente della Corte (7), il regolamento (UE) 2015/1222 consente a ogni autorità di regolamentazione nazionale di chiedere modifiche delle proposte di termini e condizioni o metodologie elaborate dai TSO o dai NEMO. Questa facoltà potrebbe dare adito a una serie di richieste individuali e conseguenti proposte di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie, senza alcuna prospettiva realistica di approvazione e attuazione tempestive. Oltre a comportare notevoli ritardi nell’elaborazione di termini e condizioni o metodologie, l’assenza di coordinamento fra varie richieste di modifica potrebbe anche creare incertezza giuridica, poiché in ultima analisi non vi è modo di determinare quale richiesta dovrebbe prevalere. Al fine di evitare tale situazione è opportuno che i regolamenti (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 e (UE) 2017/1485 definiscano una procedura chiara per il coordinamento delle richieste di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie.

(10)I regolamenti (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 e (UE) 2017/1485 prevedono la stessa procedura di adozione di decisioni coordinate riguardo a termini e condizioni o metodologie. È identica anche la procedura di modifica dei quattro regolamenti in questione. È pertanto giustificata l’adozione di modifiche dei suddetti regolamenti mediante un unico regolamento di modifica.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.062.01.0024.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A062%3ATOC

 

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