La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), l’articolo 29, paragrafo 8, lettera a), l’articolo 30, paragrafo 8, l’articolo 32, paragrafo 5, l’articolo 36, paragrafo 4, l’articolo 38, paragrafo 9, l’articolo 41, paragrafo 5, e l’articolo 43, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1)Il capo III del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce le norme generali di produzione per gli operatori, comprese le misure precauzionali per evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati e le misure da adottare in caso di presenza di prodotti o sostanze non autorizzati. Al fine di assicurare condizioni armonizzate di esecuzione di detto regolamento, è opportuno stabilire alcune norme aggiuntive.
(2)Data l’importanza delle misure precauzionali che gli operatori devono adottare per evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/848, è opportuno stabilire le fasi procedurali da seguire e i pertinenti documenti da fornire qualora gli operatori sospettino, a causa della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati, che il prodotto destinato a essere utilizzato o commercializzato come prodotto biologico o in conversione non sia conforme al regolamento (UE) 2018/848.
(3)Al fine di assicurare un approccio armonizzato in tutta l’Unione per quanto riguarda l’indagine ufficiale di cui all’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, in presenza di prodotti o sostanze non autorizzati nei prodotti biologici o in conversione è opportuno stabilire ulteriori norme riguardanti gli elementi che devono essere determinati nel corso dell’indagine ufficiale, i risultati attesi dell’indagine ufficiale e gli obblighi minimi in materia di relazioni.
(4)Il capo IV del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce disposizioni specifiche relative all’etichettatura dei prodotti biologici e in conversione. Al fine di assicurare condizioni armonizzate di esecuzione di detto regolamento, è opportuno stabilire alcune norme aggiuntive per quanto riguarda la posizione e l’aspetto di determinate indicazioni sull’etichetta.
(5)Il capo V del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce le norme per la certificazione degli operatori e dei gruppi di operatori. Al fine di assicurare condizioni armonizzate di esecuzione di detto regolamento, è opportuno stabilire alcune norme aggiuntive per la certificazione dei gruppi di operatori.
(6)Nell’interesse dell’efficienza e di costi operativi accessibili del sistema di controlli interni, è opportuno stabilire la dimensione massima dei gruppi di operatori. Fissando tale limite si prevede che il sistema di controlli interni possa garantire la conformità di tutti i membri del gruppo al regolamento (UE) 2018/848 mediante i controlli interni e la formazione necessaria. Inoltre, l’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo che certifica il gruppo può ispezionare nuovamente un numero ragionevole di membri. La limitazione della dimensione sarà un’ulteriore garanzia di un elenco aggiornato dei membri, uno scambio rapido e regolare di informazioni con le autorità di controllo o gli organismi di controllo e assicurerà l’attuazione di misure adeguate. Tuttavia, la dimensione massima dovrebbe tener conto del fatto che un gruppo di operatori dovrebbe essere in grado di generare risorse sufficienti a istituire un sistema di controlli interni efficiente che possa fare affidamento su personale qualificato.
(7)Al fine di dimostrare la conformità e consentire lo scambio di informazioni e la condivisione delle conoscenze, è opportuno stabilire l’elenco dei documenti e delle registrazioni che un gruppo di operatori deve conservare ai fini del sistema di controlli interni.
(8)Il sistema di controlli interni dovrebbe costituire la base per la certificazione di un gruppo di operatori. Pertanto i gestori del sistema dovrebbero essere tenuti a informare l’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo che rilascia il certificato in merito alle questioni più importanti, quali sospetti di non conformità, sospensioni o revoche dei membri ed eventuali divieti di immissione sul mercato di prodotti come biologici o in conversione.
(9)Il capo VI del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce le norme che si applicano ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali. Al fine di assicurare condizioni armonizzate di esecuzione di detto regolamento, è opportuno stabilire alcune norme aggiuntive.
(10)Per assicurare la continuità degli attuali sistemi nazionali di controllo negli Stati membri, è opportuno stabilire norme sulle percentuali minime dei controlli ufficiali e sul campionamento.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.062.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A062%3ATOC
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