Regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 Febbraio 2021 che modifica il Regolamento (UE) 2016/1011.

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Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)Al fine di salvaguardarsi da fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio riguardanti valute che non sono prontamente convertibili in una valuta di base o riguardanti valute che sono soggette al controllo dei cambi, le imprese dell’Unione sottoscrivono derivati su valuta non cedibili, come i contratti forward e swap. L’indisponibilità di indici di riferimento per valuta estera a pronti per il calcolo del valore di pagamento dovuto nell’ambito di contratti derivati su valuta avrebbe un effetto negativo sulle imprese dell’Unione che esportano verso mercati emergenti o detengono attività o passività su tali mercati, con conseguente esposizione alle fluttuazioni delle valute dei mercati emergenti. Dopo la scadenza del periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2021, di cui al regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (‘periodo transitorio’), non sarà più possibile ricorrere a indici di riferimento per valuta estera a pronti forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo diverso da una banca centrale.

(2)Al fine di consentire alle imprese dell’Unione di proseguire le loro attività commerciali attenuando al tempo stesso il rischio di cambio, taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti che sono utilizzati negli strumenti finanziari per il calcolo del valore dei pagamenti contrattuali e che sono designati dalla Commissione conformemente a determinati criteri, dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1011.

(3)In considerazione della necessità di procedere a un riesame approfondito dell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1011 e delle sue disposizioni relative agli indici di riferimento forniti da amministratori ubicati in paesi terzi («indici di riferimento di paesi terzi»), è opportuno prorogare l’attuale periodo transitorio per gli indici di riferimento di paesi terzi. La Commissione dovrebbe poter prorogare ulteriormente il periodo transitorio mediante un atto delegato, per un massimo di due anni, qualora dalla valutazione sulla quale si basa tale riesame emerga che la prevista scadenza del periodo transitorio pregiudicherebbe l’utilizzo continuativo di indici di riferimento di paesi terzi nell’Unione o costituirebbe una minaccia per la stabilità finanziaria.

(4)Una proroga del periodo transitorio per gli indici di riferimento di paesi terzi potrebbe incentivare gli amministratori di indici di riferimento dell’Unione a trasferire le loro attività in un paese terzo per non essere soggetti ai requisiti del regolamento (UE) 2016/1011. Al fine di evitare tale elusione, gli amministratori che si trasferiscono dall’Unione in un paese terzo durante il periodo transitorio non dovrebbero beneficiare dell’accesso al mercato dell’Unione qualora non si conformino ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/1011.

(5)A decorrere dal 31 dicembre 2020, data che segna la fine del periodo transitorio di cui all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (5), l’indice di riferimento del tasso interbancario di offerta sulla piazza di Londra (LIBOR) non è più considerato un indice di riferimento critico ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011. Inoltre, la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito nel 2017 ha comunicato che non avrebbe persuaso né obbligato le banche partecipanti al panel a mettere a disposizione dati per il LIBOR dopo la fine del 2021. Successivi annunci da parte della FCA e dell’amministratore del LIBOR hanno chiarito che è probabile che il LIBOR venga liquidato per la maggior parte delle scadenze e delle valute per i quali il LIBOR è calcolato entro la fine del 2021, mentre le altre scadenze e valute del LIBOR lo sarebbero entro il 2023. La cessazione o la liquidazione del LIBOR potrebbero comportare effetti negativi tali da produrre perturbazioni significative nel funzionamento dei mercati finanziari dell’Unione. Vi è un’ampia quantità di contratti che coinvolgono operatori economici nell’Unione e che riguardano debiti, prestiti, depositi a termine, valori mobiliari e derivati, che fanno tutti riferimento al LIBOR, con scadenza posteriore al 31 dicembre 2021, e che non contengono clausole contrattuali di riserva sufficientemente solide che contemplino la cessazione o la liquidazione del LIBOR come calcolato per la pertinente valuta o in alcune delle sue scadenze. Alcuni di questi contratti, e taluni strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), non possono essere rinegoziati per inserire una clausola contrattuale di riserva prima del 31 dicembre 2021.

(6)Per poter consentire il proseguimento del funzionamento ordinato dei contratti in essere che si riferiscono a un indice di riferimento largamente utilizzato la cui cessazione potrebbe comportare effetti negativi tali da produrre perturbazioni significative nel funzionamento dei mercati finanziari nell’Unione, e nei casi in cui tali contratti, o strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE, non possano essere rinegoziati al fine di inserire una clausola contrattuale di riserva prima della cessazione di tale indice di riferimento, è opportuno stabilire un quadro per la cessazione o la liquidazione ordinata di tali indici di riferimento. Tale quadro dovrebbe comprendere un meccanismo per il passaggio di tali contratti, o strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE, a un sostituto designato di un indice di riferimento. Un sostituto di un indice di riferimento dovrebbe consentire di evitare l’impossibilità di adempiere i contratti, che potrebbe causare perturbazioni significative nel funzionamento dei mercati finanziari dell’Unione.

(7)La mancanza di un quadro a livello di Unione per la cessazione o la liquidazione ordinata di un indice di riferimento porterebbe probabilmente a soluzioni normative divergenti negli Stati membri, con la conseguenza che i portatori di interessi dell’Unione sarebbero esposti a dei rischi di incertezza del diritto e di impossibilità di adempiere al contratto. Oltre alla dimensione dell’esposizione a tali indici di riferimento dei contratti, e degli strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE, in essere, l’aumento del rischio che i contratti non possano essere adempiuti e il rischio accresciuto di contenziosi potrebbero comportare perturbazioni significative nel funzionamento dei mercati finanziari. In tali circostanze straordinarie e al fine di affrontare i rischi sistemici connessi, è necessario definire un approccio armonizzato per quanto riguarda la cessazione o la liquidazione di determinati indici di riferimento con rilevanza sistemica per l’Unione. Le competenze degli Stati membri per quanto riguarda gli indici di riferimento che esulano dall’ambito dei poteri conferiti alla Commissione non sono pregiudicate dal presente regolamento.

(8)I regolamento (UE) 2016/1011 impone alle entità sottoposte a vigilanza diverse dagli amministratori di indici di riferimento di disporre di piani di emergenza in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Se possibile, detti piani di emergenza dovrebbero individuare uno o più sostituti degli indici di riferimento. Come dimostrato dall’esperienza maturata con il LIBOR, è importante che siano preparati piani di emergenza in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Le autorità competenti dovrebbero monitorare l’osservanza di tale obbligo e dovrebbero avere la possibilità di effettuare controlli di conformità casuali. Le entità sottoposte a vigilanza dovrebbero pertanto provvedere a che i rispettivi piani di emergenza, nonché eventuali aggiornamenti degli stessi, siano prontamente disponibili, in modo da poterli trasmettere, su richiesta e senza indugio, alle autorità competenti.

(9)I contratti diversi dai contratti finanziari definiti al regolamento (UE) 2016/1011, o gli strumenti finanziari che non sono coperti dalla definizione di strumenti finanziari di cui a tale regolamento, ma che si riferiscono anche a indici di riferimento in via di cessazione o liquidazione, potrebbero inoltre causare perturbazioni significative nel funzionamento dei mercati finanziari dell’Unione. Molte entità utilizzano tali indici di riferimento ma non sono considerate entità sottoposte a vigilanza. Di conseguenza, le parti di tali contratti e i possessori di tali strumenti finanziari non beneficerebbero di un sostituto di un indice di riferimento. Al fine di attenuare nella misura del possibile le potenziali ripercussioni per l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria e di offrire protezione dall’incertezza del diritto, il mandato della Commissione relativo alla designazione di un sostituto di un indice di riferimento dovrebbe applicarsi a qualsiasi contratto e a qualsiasi strumento finanziario ai sensi della direttiva 2014/65/UE che è disciplinato dal diritto di uno Stato membro. Inoltre, il sostituto designato di un indice di riferimento dovrebbe applicarsi anche ai contratti che sono soggetti al diritto di un paese terzo, ma le cui parti sono tutte stabilite nell’Unione, laddove il contratto soddisfi i requisiti del presente regolamento e il diritto di tale paese terzo non preveda la liquidazione ordinata di un indice di riferimento. Tale ampliamento dell’ambito di applicazione non dovrebbe pregiudicare le restanti disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 che non sono modificate dal presente regolamento.

(10)La sostituzione legale di un indice di riferimento dovrebbe essere limitata ai contratti, e agli strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE, che non sono stati rinegoziati prima della data di cessazione dell’indice di riferimento in questione. In caso di utilizzo di contratti quadro, il sostituto designato di un indice di riferimento si applicherà esclusivamente alle operazioni concluse prima della pertinente data di sostituzione, anche se successive operazioni potrebbero tecnicamente far parte del medesimo contratto. La designazione del sostituto di un indice di riferimento non dovrebbe incidere sui contratti, o sugli strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE, che già contengono un’idonea clausola contrattuale di riserva che contempla la cessazione definitiva di un indice di riferimento.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.049.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A049%3ATOC

 

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