Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce un quadro legislativo comune per l’esercizio dei diritti dell’Unione nell’ambito degli accordi commerciali internazionali in alcune situazioni specifiche. Una di tali situazioni riguarda i meccanismi di risoluzione delle controversie istituiti dall’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e da altri accordi commerciali internazionali, compresi gli accordi regionali o bilaterali. Il regolamento (UE) n. 654/2014 consente all’Unione di sospendere concessioni o altri obblighi nell’ambito di accordi commerciali internazionali in seguito alla conclusione delle procedure di risoluzione delle controversie.
(2)Il regolamento (UE) n. 654/2014 non riguarda le situazioni in cui l’Unione ha la facoltà di agire in risposta a una misura mantenuta da un paese terzo quando il ricorso allo strumento della risoluzione delle controversie è ostacolato o altrimenti non praticabile per la mancata collaborazione del paese terzo che ha adottato la misura.
(3)L’organo di conciliazione dell’OMC non è stato in grado di coprire i posti vacanti in seno all’organo d’appello dell’OMC («organo d’appello dell’OMC»). L’organo d’appello dell’OMC non può più svolgere la sua funzione se è composto da meno di tre membri. In attesa di una soluzione per tale situazione e al fine di preservare i principi e le caratteristiche essenziali del sistema di risoluzione delle controversie dell’OMC e i diritti procedurali dell’Unione nelle controversie in corso e future, l’Unione si è adoperata per convenire accordi provvisori in materia di arbitrato d’appello a norma dell’articolo 25 dell’intesa dell’OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie («intesa sulla risoluzione delle controversie dell’OMC»). Tale approccio è stato avallato dal Consiglio il 27 maggio 2019, il 15 luglio 2019 e il 15 aprile 2020, e sostenuto nella risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sulla crisi dell’organo di appello dell’OMC. Se un membro dell’OMC si rifiuta di concludere un accordo di questo tipo e presenta un appello a un organo d’appello dell’OMC non funzionante, la risoluzione della controversia risulta di fatto ostacolata.
(4)Una situazione analoga potrebbe verificarsi nell’ambito di altri accordi commerciali internazionali, inclusi gli accordi regionali o bilaterali, qualora un paese terzo non collabori nel modo necessario al funzionamento della risoluzione delle controversie, ad esempio non designando un arbitro e quando non sia previsto alcun meccanismo atto a garantire la composizione della controversia in tale situazione.
(5)Se la risoluzione delle controversie è bloccata, l’Unione non è in grado di far rispettare gli accordi commerciali internazionali. È pertanto opportuno estendere l’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 654/2014 per includere simili situazioni.
(6)A tal fine l’Unione dovrebbe essere in grado di sospendere in tempi rapidi le concessioni o altri obblighi derivanti dagli accordi commerciali internazionali, compresi gli accordi regionali o bilaterali, nel caso in cui il ricorso effettivo a una risoluzione delle controversie vincolante non sia possibile in quanto il paese terzo non contribuisce a rendere possibile tale ricorso.
(7)È inoltre opportuno stabilire che, qualora siano poste in essere misure volte a limitare gli scambi con un paese terzo, tali misure non dovrebbero eccedere la vanificazione o il pregiudizio degli interessi commerciali dell’Unione causati dalle misure di tale paese terzo, in linea con gli obblighi assunti dall’Unione in virtù del diritto internazionale.
(8)Le misure da adottare a norma del presente regolamento riguardano specificamente il commercio internazionale in quanto sono essenzialmente destinate a disciplinare tale commercio e hanno effetti diretti e immediati su di esso e rientrano pertanto nell’ambito della competenza esclusiva dell’Unione a norma dell’articolo 207 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (3).
(9)I servizi e i diritti di proprietà intellettuale occupano una parte importante e crescente degli scambi commerciali su scala mondiale e sono oggetto di accordi commerciali internazionali, compresi accordi regionali o bilaterali dell’Unione. Le misure nei settori del commercio di servizi e dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio dovrebbero pertanto rientrare nell’ambito di applicazione delle misure di politica commerciale che possono essere adottate dall’Unione per rendere il regolamento (UE) n. 654/2014 più coerente ed efficace.
(10)Il presente regolamento dovrebbe garantire l’applicazione coerente del meccanismo di esecuzione nelle controversie commerciali relative ad accordi commerciali internazionali, inclusi gli accordi regionali o bilaterali. Il meccanismo di esecuzione dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile degli accordi commerciali internazionali dell’Unione costituisce parte integrante della politica commerciale dell’Unione, e il presente regolamento si applicherebbe alla sospensione delle concessioni o di altri obblighi e all’adozione di misure in risposta alle violazioni di tali capitoli, se e nella misura in cui tali misure siano consentite e giustificate dalle circostanze.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.049.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A049%3ATOC
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