Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/157 della Commissione del 9 Febbraio 2021 che modifica la Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/1616.

EurLex bis

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 12 della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) le attrezzature a pressione e gli insiemi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all’allegato I di tale direttiva.

(2)Con il mandato M/071 dell’1 agosto 1994 la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) di redigere, per le attrezzature a pressione, norme di prodotto e norme orizzontali a sostegno della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/68/UE senza che venissero modificati i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I della direttiva 97/23/CE.

(3)In base alle richieste di cui al mandato M/071 e per rispecchiare lo stato dell’arte il CEN ha rivisto e modificato alcune delle norme armonizzate esistenti. In particolare il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN ISO 4126-3:2006, EN 12542:2010 e EN 13175:2014, adottando di conseguenza le norme armonizzate EN ISO 4126-3:2020 per i dispositivi di sicurezza, EN 12542:2020 e EN 13175:2019+A1:2020 per le attrezzature e gli accessori per GPL; la norma armonizzata EN 12735-1:2016, adottando di conseguenza la norma armonizzata EN 12735-1:2020 per il rame e le leghe di rame; e la norma armonizzata EN 12953-5:2002, adottando di conseguenza la norma armonizzata EN 12953-5:2020 per le caldaie a tubi da fumo. Il CEN ha inoltre rivisto le norme armonizzate EN 14276-1:2006+A1:2011 e EN 14276-2:2007+A1:2011, adottando di conseguenza le norme armonizzate EN 14276-1:2020 e EN 14276-2:2020 per le attrezzature a pressione per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore; nonché la norma armonizzata EN ISO 15620:2000, adottando di conseguenza la norma armonizzata EN ISO 15620:2019 per la saldatura.

(4)Inoltre il CEN ha rivisto e modificato una serie di norme armonizzate per le valvole industriali. In particolare, il CEN ha modificato le norme armonizzate EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006 e EN ISO 21787:2006. Ha rivisto anche la norma armonizzata EN 16767:2016 adottando di conseguenza la norma armonizzata EN 16767:2020 per le valvole industriali.

(5)Il CEN ha inoltre modificato le norme armonizzate EN 13480-2:2017 e EN 13480-3:2017 per le tubazioni industriali metalliche.

(6)Unitamente al CEN la Commissione ha valutato la conformità delle norme relative alle attrezzature a pressione modificate o riviste dal CEN al mandato M/071.

(7)Le norme relative alle attrezzature a pressione modificate o riviste dal CEN soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, indicati nell’allegato I della direttiva 2014/68/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8)È opportuno pubblicare i riferimenti delle versioni modificate o riviste delle norme EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-2:2017, EN 13480-3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 21787:2006 e EN ISO 4126-3:2006. È pertanto necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4) i riferimenti delle norme EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 21787:2006 e EN ISO 4126-3:2006.

(9)Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i loro prodotti alle versioni modificate o rivedute delle norme armonizzate per le valvole industriali, i procedimenti di saldatura, le attrezzature per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore, le caldaie a tubi da fumo, le tubazioni industriali metalliche, il rame e le leghe di rame, le attrezzature e gli accessori per GPL e i dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrappressioni, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti a tali norme.

(10)L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 della Commissione (5) elenca i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE. È opportuno includere in tale allegato i riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 4126-3:2020, EN 12542:2020, EN 12735-1:2020, EN 12953-5:2020, EN 13175:2019+A1:2020, EN 13480-3:2017, EN 13480-3:2017/A2:2020, EN 13480-3:2017/A3:2020, EN 14276-1:2020, EN 14276-2:2020, EN ISO 15620:2019, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16135:2006/A1:2019, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16136:2006/A1:2019, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16137:2006/A1:2019, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16138:2006/A1:2019, EN ISO 16139:2006, EN ISO 16139:2006/A1:2019, EN 16767:2020, EN ISO 21787:2006 e EN ISO 21787:2006/A1:2019.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.046.01.0040.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A046%3ATOC

 

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