La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1), primo comma, l’articolo 8, punto 4), e l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, l’articolo 24, paragrafo 2, e l’articolo 25, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell’Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all’allegato I, parte 1 di detto regolamento.
(2)Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
(3)Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, le direttive 2002/99/CE e 2009/158/CE e gli atti della Commissione che su di essi si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso.
(4)Il Regno Unito, ad esclusione dell’Irlanda del Nord, figura nell’elenco di cui alla tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 come paese terzo da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame provenienti da alcune parti del suo territorio in funzione della presenza di HPAI. La regionalizzazione del Regno Unito è stata stabilita nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/130 della Commissione (4).
(5)L’8 febbraio 2021 il Regno Unito ha confermato la presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un’azienda avicola in Redcar and Cleveland in Inghilterra.
(6)Le autorità veterinarie del Regno Unito hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno all’azienda interessata e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare l’HPAI e limitare la diffusione di tale malattia. Le autorità veterinarie del Regno Unito hanno anche confermato di aver sospeso immediatamente il rilascio di certificati veterinari riguardanti le partite di prodotti in questione destinate all’esportazione nell’Unione dall’intero territorio del Regno Unito, ad esclusione dell’Irlanda del Nord.
(7)Il Regno Unito ha trasmesso informazioni alla Commissione sulla situazione epidemiologica nel suo territorio e sulle misure adottate per prevenire l’ulteriore diffusione dell’HPAI; dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Sulla base di tale valutazione è opportuno sottoporre a restrizioni l’introduzione nell’Unione dei prodotti in questione provenienti dalla zona dell’Inghilterra colpita da HPAI che le autorità veterinarie del Regno Unito hanno sottoposto a restrizioni a causa del focolaio in corso.
(8)La voce relativa al Regno Unito nell’elenco di cui alla tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificata per tenere conto dell’attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 Febbraio 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.049.01.0018.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A049%3ATOC
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