La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Munster»/«Munster-Géromé», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).
(2)Con lettera dell’8 agosto 2019 le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, è stato previsto un periodo transitorio con scadenza al 31 dicembre 2023 per alcuni operatori stabiliti nel loro territorio che soddisfano le condizioni del suddetto articolo, conformemente al decreto del 18 luglio 2019 che modifica il decreto dell’8 novembre 2018 relativo alla modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Munster»/«Munster-Géromé», pubblicato il 26 luglio 2019 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese (3). L’elenco degli operatori che beneficiano di tale periodo transitorio è allegato al suddetto decreto della Repubblica francese. Nel corso della procedura nazionale di opposizione, tali operatori, che hanno commercializzato legalmente il «Munster»/«Munster-Géromé» in modo continuativo almeno per i cinque anni che precedono la presentazione della domanda, avevano presentato opposizioni. Diciannove operatori hanno presentato opposizione alla seguente disposizione:«Il latte utilizzato per la produzione del “Munster”/“Munster-Géromé” proviene esclusivamente da vacche delle razze Vosgienne, Simmental, Prim’Holstein, Montbéliarde o da incroci con queste razze. In tal caso, sono accettate solo vacche aventi come padre un toro di razza pura di una delle quattro razze di cui sopra». Quattordici operatori hanno presentato opposizione alla seguente disposizione:«La razione di base della mandria da latte (in sostanza secca) viene prodotta, in media all’anno: per almeno il 95 % nella zona geografica». Quattro operatori hanno presentato opposizione alla seguente disposizione: «La razione di base della mandria da latte (in sostanza secca) viene prodotta, in media all’anno: per almeno il 70% in azienda». Dieci operatori hanno presentato opposizione alla seguente disposizione: «Per le vacche da latte, l’erba (in sostanza secca) rappresenta, in una forma o nell’altra: almeno il 40% della razione di base in media all’anno e almeno il 25% della razione di base per tutti i giorni dell’anno». Tredici operatori hanno presentato opposizione alla seguente disposizione: «Ciascuna vacca da latte dispone di una superficie di erba da pascolare di almeno 10 are». Sette operatori hanno presentato opposizione alla seguente disposizione: «le vacche da latte pascolano per un minimo di 150 giorni all’anno». Dodici operatori hanno presentato opposizione alla seguente disposizione:«I concentrati rappresentano un massimo di 1,8 tonnellate di sostanza secca per vacca e all’anno». Cinque operatori hanno presentato opposizione alle seguenti disposizioni: «La stagionatura richiede un’atmosfera specifica con un minimo del 90 % di umidità relativa. Durante la fase di lievitazione, la temperatura è superiore o uguale a 16 °C. Durante la fase di lavorazione a umido, la temperatura della cantina di stagionatura è compresa tra 10 e 16 °C».
(3)Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento.
(4)Poiché alla Commissione non è stata trasmessa alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Munster»/«Munster-Géromé» (DOP).
Articolo 2
La protezione riconosciuta ai sensi dell’articolo 1 è soggetta al periodo transitorio stabilito dalla Francia ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 per gli operatori che soddisfano le condizioni di tale articolo, a seguito del decreto del 18 luglio 2019 che modifica il decreto dell’8 novembre 2018 relativo alla modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Munster»/«Munster-Géromé», pubblicato il 26 luglio 2019 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’1 Febbraio 2021
Per la Commissione
a nome della Presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.043.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A043%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it