La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 13, paragrafi 5 e 10,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta la pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie di piante marine, in particolare, di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine.
(2)Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può autorizzare una deroga al divieto stabilito all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006, purché siano soddisfatte le condizioni indicate all’articolo 4, paragrafo 5.
(3)L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l’uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all’interno dell’isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.
(4)Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006, purché siano soddisfatte le condizioni indicate all’articolo 13, paragrafi 5 e 9.
(5)Una deroga all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006 per l’uso di pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato «gangui» in talune acque territoriali francesi (Provence-Alpes-Côte d’Azur) è stata concessa per la prima volta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2014 della Commissione (2). Essa è stata applicata fino al 6 giugno 2017.
(6)Una proroga di tale deroga è stata concessa dall’11 maggio 2018 all’11 maggio 2020 con il regolamento di esecuzione (CE) 2018/693 della Commissione (3).
(7)Il 25 ottobre 2019 la Commissione ha ricevuto dalla Francia la richiesta di prorogare di tre anni la suddetta deroga. Il 3 dicembre 2020 la Francia ha modificato la sua richiesta di proroga a due anni. Per giustificare il rinnovo della deroga la Francia ha fornito informazioni e dati scientifici, tra cui: una relazione di attuazione del piano di gestione da essa adottato il 13 maggio 2014 (4) ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006, una mappatura aggiornata delle praterie di Posidonia oceanica nella zona di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/693 e una relazione di attuazione riguardante le misure rafforzate di controllo e monitoraggio.
(8)Nel corso della sua 62a riunione plenaria svoltasi nel novembre 2019 (5), il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato la richiesta di proroga della deroga, i dati e le relazioni di attuazione. Lo CSTEP ha concluso che alcuni dati presentati dalle autorità francesi dovevano essere migliorati, in particolare chiarendo l’impatto dell’attrezzo in questione sulle praterie di posidonia e fornendo dati aggiornati sulle catture.
(9)Il 10 febbraio 2020 la Francia ha fornito alla Commissione dati aggiornati sulla composizione delle catture e una nuova analisi basata sui dati trasmessi dai trasponditori VMS («dati VMS») installati a bordo dei pescherecci da traino «gangui» autorizzati. I dati VMS consentono di definire l’effettiva superficie ricoperta da posidonia su cui si esercita la pesca con questo tipo di attrezzo. L’analisi mostra che i pescherecci da traino «gangui» operano sul 19,9 % della superficie coperta da praterie di Posidonia oceanica nella zona interessata dal piano di gestione francese e sul 7,1 % delle praterie di Posidonia oceanica nelle acque territoriali francesi.
(10)La Francia si è inoltre impegnata ad avviare uno studio socioeconomico volto a migliorare le conoscenze su questo tipo di pesca, in particolare mediante la raccolta di dati aggiornati sui prezzi, sulle catture e sulla composizione delle catture.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.043.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A043%3ATOC
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