Regolamento Delegato (UE) 2021/139 della Commissione del 4 Dicembre 2020 che modifica gli allegati I e V del Regolamento (UE) 2019/125.

Leggi Ue

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, (1) in particolare l’articolo 24, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)L’accordo di recesso (2) definisce le modalità di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica.

(2)Il periodo di transizione definito nell’accordo di recesso, parte quarta, ha termine il 31 dicembre 2020, data in cui il diritto dell’Unione cessa di essere applicabile nei confronti e all’interno del Regno Unito.

(3)Conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/125 si applicano al e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord a decorrere dal termine del periodo di transizione.

(4)Nei casi in cui il regolamento (UE) 2019/125 stabilisce un obbligo di autorizzazione per gli scambi commerciali dall’Unione verso paesi terzi, sarebbe l’«autorità competente» del Regno Unito a essere responsabile, a partire dal 1o gennaio 2021, di decidere riguardo alle domande di autorizzazione ai sensi di tale regolamento presentate dagli esportatori stabiliti o residenti in Irlanda del Nord.

(5)Subordinatamente all’applicazione del regolamento (UE) 2019/125 al e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2, punto 47, di tale protocollo, è pertanto opportuno modificare l’allegato I del regolamento (UE) 2019/125.

(6)A norma degli articoli 16 e 19 del regolamento (UE) 2019/125, sono soggette ad autorizzazione tutte le esportazioni di prodotti elencati all’allegato IV del regolamento e che potrebbero essere utilizzati per l’esecuzione capitale di esseri umani tramite iniezione letale.

(7)L’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/125 prevede «un’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione».

(8)Conformemente all’allegato V del regolamento (UE) 2019/125, l’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione si applica all’esportazione di beni elencati in qualsiasi voce dell’allegato IV del regolamento (UE) 2019/125 e ha validità all’interno dell’Unione per le esportazioni verso le destinazioni elencate all’allegato V, parte 2. Tali destinazioni sono paesi terzi che hanno abolito la pena di morte per tutti i reati, confermandone l’abolizione mediante un impegno internazionale. (3)

(9)L’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione aiuta a minimizzare l’onere normativo che grava sulle imprese dell’UE esportatrici dei prodotti elencati all’allegato IV del regolamento quando tali prodotti medicinali sono esportati per fini terapeutici legittimi.

(10)Il Regno Unito ha ratificato il protocollo n. 13 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali relativo all’abolizione della pena di morte in tutte le circostanze, soddisfacendo pertanto le condizioni per l’inserimento nell’elenco di destinazioni di cui all’allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2019/125.

(11)Fatta salva l’applicazione del regolamento (UE) 2019/125 al e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, in combinato disposto con l’allegato 2, punto 47, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, allegato all’accordo di recesso, è pertanto opportuno modificare l’allegato V del regolamento (UE) 2019/125.

(12)È opportuno prevedere l’applicabilità del presente regolamento dopo la fine del periodo transitorio, con efficacia dal 1o gennaio 2021. Se il periodo in cui si possono sollevare obiezioni di cui all’articolo 2 termina dopo il 1o gennaio 2021, per ragioni di certezza del diritto e per evitare qualsiasi potenziale perturbamento delle operazioni delle imprese dell’Unione che desiderano esportare merci di cui all’allegato IV nel Regno Unito, è opportuno prevedere l’applicazione retroattiva del regolamento a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 Dicembre 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.043.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A043%3ATOC

 

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