Regolamento (UE) 2021/101 del Consiglio del 25 Gennaio 2021 che istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania e che abroga il Regolamento (UE) n. 1369/2013.

EurLex

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 56, e l’articolo 3 del protocollo n. 4 allegato a detto atto,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente al protocollo n. 4 sulla centrale nucleare di Ignalina in Lituania (1) («protocollo n. 4») allegato all’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (2) («atto di adesione»), la Lituania si è impegnata a chiudere le unità 1 e 2 della centrale nucleare di Ignalina, rispettivamente entro il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2009, e a disattivare successivamente dette unità.

(2)In linea con gli obblighi dell’atto di adesione e con il sostegno degli aiuti dell’Unione, la Lituania ha chiuso le due unità entro le rispettive scadenze e ha compiuto progressi significativi verso la loro disattivazione. Occorrono ulteriori sforzi per continuare ad abbassare il livello di rischio radiologico. Sulla base delle stime disponibili, saranno necessarie a tale scopo risorse finanziarie supplementari dopo il 2020.

(3)È opportuno che le attività contemplate dal presente regolamento siano conformi al diritto dell’Unione e al diritto nazionale. La disattivazione della centrale nucleare di Ignalina dovrebbe essere effettuata conformemente alla legislazione dell’Unione in materia di sicurezza nucleare, segnatamente la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio (3), e in materia di gestione dei rifiuti, segnatamente la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio (4). A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2011/70/Euratom, la responsabilità ultima per la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi generati spetta agli Stati membri.

(4)La chiusura prematura e la successiva disattivazione della centrale nucleare di Ignalina, che comprende due reattori del tipo RBMK da 1 500 MW risalenti ai tempi dell’Unione Sovietica, è stata un’operazione senza precedenti e ha rappresentato per la Lituania un onere finanziario eccezionale non commisurato alle dimensioni e alla forza economica del paese. Il protocollo n. 4 stabilisce che l’assistenza finanziaria dell’Unione a sostegno degli sforzi della Lituania volti a disattivare e ad affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione della centrale nucleare di Ignalina deve proseguire senza soluzione di continuità oltre il 2006 ed essere prorogata per il periodo delle successive prospettive finanziarie.

(5)Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l’intera durata del programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania («programma»), che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (5).

(6)È opportuno istituire il programma per un periodo di sette anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 (6).

(7)Al programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili e all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.

(8)In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (9), (Euratom, CE) n. 2185/96 (10) e (UE) 2017/1939 (11) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione.

La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

(9)Il presente regolamento non pregiudica l’esito di eventuali procedure in materia di aiuti di Stato che potranno essere avviate in futuro conformemente agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(10)Il finanziamento a norma del presente regolamento dovrebbe concentrarsi sulle attività intese ad attuare gli obiettivi di sicurezza della disattivazione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.034.01.0018.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A034%3ATOC

 

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