Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 203,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)Conformemente alla dichiarazione di Roma dei leader dei 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea del 25 marzo 2017, il bilancio dell’Unione dovrebbe consentire la realizzazione di un’Europa sicura. I programmi di disattivazione nucleare hanno già contribuito in questo senso e possono continuare a farlo. Dopo la chiusura di un impianto nucleare, il principale impatto positivo da conseguire è la progressiva riduzione del rischio radiologico per i lavoratori, la popolazione e l’ambiente negli Stati membri interessati, ma anche nell’Unione nel suo complesso.
(2)Un programma finanziario mirato può apportare un ulteriore valore aggiunto dell’UE diventando un punto di riferimento all’interno dell’Unione per la gestione sicura delle questioni tecnologiche nella disattivazione delle centrali nucleari e per la diffusione delle relative conoscenze. L’assistenza finanziaria nell’ambito di tale programma finanziario dovrebbe essere fornita sulla base di una valutazione ex ante che individui le esigenze specifiche e dimostri il valore aggiunto dell’UE, con l’obiettivo di sostenere la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione sicura dei rifiuti radioattivi.
(3)È opportuno che le attività contemplate dal presente regolamento siano conformi al diritto dell’Unione e al diritto nazionale. L’assistenza finanziaria nell’ambito del presente regolamento dovrebbe mantenere un carattere eccezionale, fatti salvi i principi e gli obiettivi derivanti dal diritto dell’Unione relativo alla sicurezza nucleare, segnatamente la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio (2), e alla gestione dei rifiuti, segnatamente la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio (3). A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2011/70/Euratom, la responsabilità ultima per la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi generati spetta agli Stati membri.
(4)Conformemente al protocollo relativo alle condizioni e modalità d’ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (4) allegato al trattato relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (5) («trattato di adesione»), la Bulgaria si è impegnata a chiudere le unità 1 e 2 e le unità 3 e 4 della centrale nucleare di Kozloduy entro, rispettivamente, il 31 dicembre 2002 e il 31 dicembre 2006 e a disattivare successivamente dette unità. La disattivazione ha comportato un notevole onere finanziario in termini di costi diretti e indiretti per la Bulgaria. In linea con i suoi obblighi, la Bulgaria ha spento tutte le unità interessate entro i rispettivi termini.
(5)Conformemente al protocollo n. 9 relativo all’unità 1 e all’unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia allegato all’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell’Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (6) («atto di adesione»), la Slovacchia si è impegnata a chiudere le unità 1 e 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 entro, rispettivamente, il 31 dicembre 2006 e il 31 dicembre 2008 e a disattivare successivamente dette unità. La disattivazione ha comportato un notevole onere finanziario in termini di costi diretti e indiretti per la Slovacchia. In linea con i suoi obblighi, la Slovacchia ha spento tutte le unità interessate entro i rispettivi termini.
(6)In linea con gli obblighi loro incombenti, rispettivamente, ai sensi del trattato di adesione e dell’atto di adesione e con il sostegno dell’Unione, la Bulgaria e la Slovacchia hanno compiuto progressi significativi verso la disattivazione delle centrali nucleari di Kozloduy e di Bohunice V1. Lavori ulteriori sono necessari per completare la disattivazione in condizioni di sicurezza. Sulla base degli attuali piani di disattivazione, il completamento dei lavori di disattivazione è previsto entro la fine del 2030 per la centrale nucleare di Kozloduy ed entro il 2025 per la centrale nucleare di Bohunice V1.
(7)Il Centro comune di ricerca (Joint Research Centre — JRC) della Commissione europea è stato istituito dall’articolo 8 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica («trattato Euratom»). In applicazione di detto articolo, nel periodo 1960-62 sono stati firmati accordi relativi ai siti tra la Comunità, la Germania, il Belgio, l’Italia e i Paesi Bassi. Nei casi dell’Italia e dei Paesi Bassi, le installazioni nucleari nazionali sono state trasferite alla Comunità. Nei quattro siti è stata installata un’infrastruttura orientata alla ricerca nucleare, comprendente nuovi impianti. Alcuni di questi impianti sono tuttora in uso, mentre altri sono stati dismessi, in alcuni casi, più di 20 anni fa e sono per la maggior parte diventati obsoleti.
(8)Sulla base dell’articolo 8 del trattato Euratom, e in linea con l’articolo 7 della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, il JRC, in quanto titolare della licenza, deve gestire le sue responsabilità nucleari storiche e la disattivazione dei suoi impianti nucleari dismessi conformemente alla legislazione nazionale in materia. Di conseguenza, il programma di disattivazione nucleare e di gestione dei rifiuti al JRC è stato varato nel 1999 con una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio e, da allora, la Commissione ha fornito aggiornamenti periodici dei progressi del programma.
(9)La Commissione ha concluso che l’opzione migliore per soddisfare i requisiti dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), e dell’articolo 7 della direttiva 2011/70/Euratom consiste nel perseguire una strategia che combini le attività di disattivazione degli impianti e di gestione dei rifiuti avviando al contempo le discussioni tra il JRC e gli Stati membri ospitanti riguardo a un potenziale trasferimento delle responsabilità concernenti la disattivazione e la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito nel caso di accordi reciproci tra la Commissione e gli Stati membri ospitanti. Il JRC dovrebbe prevedere e mantenere adeguate risorse per adempiere ai suoi obblighi in materia di disattivazione e di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
(10)Il presente regolamento risponde alle esigenze individuate per il quadro finanziario pluriennale per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 e stabilisce una dotazione finanziaria per l’intera durata dei programmi di assistenza alla disattivazione nucleare delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare di Kozloduy in Bulgaria («programma Kozloduy») e delle unità 1 e 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia («programma Bohunice») nonché per la disattivazione e la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi degli impianti nucleari della Commissione nei siti del JRC, vale a dire JRC-Geel in Belgio, JRC-Karlsruhe in Germania, JRC-Ispra in Italia e JRC-Petten nei Paesi Bassi («programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC»). Tale dotazione finanziaria deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (7).
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.034.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A034%3ATOC
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