Decisione (UE) 2021/102 del Consiglio del 25 Gennaio 2021 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di comitato misto istituito dall’Accordo Euromediterraneo.

EurLex

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con la decisione (UE) 2018/146 del Consiglio (1) l’Unione ha concluso l’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro lato (2) («accordo»), che è entrato in vigore il 19 marzo 2018.

(2)L’articolo 22 dell’accordo istituisce un comitato misto composto da rappresentanti delle parti contraenti («comitato misto») responsabile della gestione e corretta attuazione dell’accordo.

(3)A norma dell’articolo 22, paragrafo 6, dell’accordo, il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

(4)Al fine di garantire la corretta attuazione dell’accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del comitato misto.

(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare, a nome dell’Unione, nella prima riunione del comitato misto, poiché la decisione del comitato misto recante adozione del proprio regolamento interno avrà effetti giuridici per l’Unione. La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe basarsi sul progetto di decisione del comitato misto,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell’Unione, nella prima riunione del comitato misto istituito dall’articolo 22 dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro lato, in relazione all’adozione del regolamento interno del comitato misto, deve basarsi sul progetto di decisione del comitato misto (3).

I rappresentanti dell’Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 Gennaio 2021

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORRELL FONTELLES

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.034.01.0029.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A034%3ATOC

 

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