Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Ai sensi dell’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, la Lituania può applicare una franchigia dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 29 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all’Unione. Mediante la decisione di esecuzione 2011/335/UE del Consiglio (2), la Lituania è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2020, a esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non superava il controvalore in moneta nazionale di 45.000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all’Unione.
(2)Con lettera protocollata dalla Commissione il 18 giugno 2020, la Lituania ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE («misura di deroga») e innalzarne la soglia di esenzione a 55 000 EUR («innalzamento della soglia») dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2024. Entro il 31 dicembre 2024 gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1 della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio (3), che stabilisce disposizioni semplificate sull’IVA per le piccole imprese e, in particolare, sopprime l’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2025.
(3)Sulla base della misura di deroga i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non superi i 55 000 EUR saranno esentati da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA stabiliti indicati al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE.
(4)La fissazione di una soglia più elevata per il regime speciale per le piccole imprese di cui agli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE costituisce una misura di semplificazione, in quanto può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le piccole imprese. L’innalzamento della soglia richiesto è coerente con l’articolo 284 della direttiva 2006/112/CE.
(5)In conformità dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dalla Lituania agli altri Stati membri con lettere del 10 e dell’11 agosto 2020. Con lettera del 12 agosto 2020 la Commissione ha comunicato alla Lituania di disporre di tutti i dati necessari per la valutazione della domanda.
(6)La misura di deroga è facoltativa per i soggetti passivi, i quali potranno ancora optare per il regime IVA normale ai sensi dell’articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.
(7)Secondo i dati forniti dalla Lituania, la misura di deroga avrà solo un’incidenza trascurabile sul gettito fiscale complessivo riscosso allo stadio del consumo finale.
(8)La misura di deroga non avrà un impatto negativo sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA in quanto la Lituania effettuerà il calcolo della compensazione in conformità dell’articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (4).
(9)Considerato che l’innalzamento della soglia dovrebbe ridurre gli obblighi in materia di IVA e quindi i costi di conformità per le piccole imprese, oltre che gli oneri amministrativi per le autorità fiscali, e considerata l’assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare la Lituania a continuare ad applicare la misura di deroga.
(10)È opportuno che l’autorizzazione ad applicare la misura di deroga sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente a consentire di valutare l’efficacia e l’adeguatezza dell’innalzamento della soglia. Inoltre, conformemente alla direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1 di tale direttiva e applicare tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare la Lituania ad applicare la misura di deroga per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2024.
(11)A causa delle difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19, la procedura per il rinnovo della misura di deroga ha richiesto più tempo del previsto e non è stata completata entro il 31 dicembre 2020. Senza un’applicazione retroattiva della presente decisione, le piccole imprese subirebbero perdite economiche. È pertanto opportuno applicare la presente decisione retroattivamente, a partire dal 1o gennaio 2021, al fine di garantire la continuità giuridica della misura di deroga,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
In deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Lituania è autorizzata a esentare dall’imposta sul valore aggiunto i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 55.000 EUR.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Essa si applica dal 1o gennaio 2021 al 31 Dicembre 2024.
Articolo 3
La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, le 22 Gennaio 2021
Per il Consiglio
Il Presidente
A. P. ZACARIAS
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.030.01.0002.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A030%3ATOC
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