Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/85 della Commissione del 27 Gennaio 2021 relativa all'equivalenza del quadro normativo degli Stati Uniti d'America.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)La procedura di riconoscimento delle controparti centrali («CCP») stabilite nei paesi terzi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e le decisioni di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.

(2)Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell'Unione, il risultato sostanziale delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell'Unione. Lo scopo di tale valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare se le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo interessato assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a un livello di rischio maggiore rispetto al rischio cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione.

(3)La valutazione dell'equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza degli Stati Uniti d'America (USA) a quelle dell'Unione dovrebbe pertanto basarsi non solo sull'analisi comparativa dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali negli USA, ma anche sulla valutazione del risultato dei requisiti e della loro idoneità ad attenuare i rischi cui possono essere esposti i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione.

(4)A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

(5)In base alla prima condizione, le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(6)La Securities and Exchange Commission («SEC») degli Stati Uniti è l'autorità competente per l'autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali in relazione alle operazioni su titoli e contratti derivati che si basano su un unico titolo, prestito oppure gruppo o indice di titoli con base ristretta («strumenti derivati basati su titoli»). I contratti derivati che rientrano fra le competenze della SEC corrispondono pertanto a un sottogruppo dei contratti derivati coperti dalle disposizioni sulle controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 648/2012. Altri contratti derivati rientrano tra le competenze della Commodity Futures Trading Commission («CFTC») degli Stati Uniti, in relazione alla quale la Commissione ha già adottato la decisione di esecuzione (UE) 2016/377 (2). La presente valutazione riguarda pertanto l'equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili negli Stati Uniti alle controparti centrali sottoposte alla vigilanza della SEC e non le disposizioni legislative e di vigilanza sulle controparti centrali che offrono servizi di compensazione rientranti fra le competenze della CFTC. Se una controparte centrale è sottoposta alla vigilanza sia della SEC che della CFTC, la presente decisione dovrebbe quindi riguardare tale controparte centrale soltanto nella misura in cui fornisce servizi di compensazione rientranti fra le competenze della SEC.

(7)I requisiti giuridicamente vincolanti applicabili negli USA alle controparti centrali sottoposte alla vigilanza della SEC sono stabiliti nelle norme applicabili agli «organismi di compensazione» contenute nelle leggi Securities Exchange Act del 1934 (3) («l'Exchange Act») e Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (4) («la legge Dodd-Frank») e nei regolamenti adottati dalla SEC a norma delle stesse. Inoltre le regole, le politiche e le procedure delle controparti centrali registrate dalla SEC sono giuridicamente vincolanti per la controparte centrale. Il 1o ottobre 2020 la SEC ha pubblicato un rapporto informativo in cui sono descritte le norme applicabili e le relative modalità di applicazione alle controparti centrali sottoposte alla sua vigilanza (5).

(8)Secondo la definizione della SEC, le «controparti centrali» sono organismi di compensazione che si interpongono tra le controparti fungendo da acquirente per ciascun venditore e da venditore per ciascun acquirente. Il termine «organismo di compensazione» è definito nella sezione 23(A) del Securities Exchange Act del 1934 come qualsiasi persona che funge da intermediario nell'effettuare pagamenti o consegne, o entrambe le cose, in relazione alle operazioni su titoli o che fornisce strumenti per il confronto dei dati relativi ai termini di regolamento delle operazioni su titoli, al fine di ridurre il numero di regolamenti delle operazioni su titoli o di attribuire le responsabilità in materia di regolamento titoli.

(9)La SEC può designare organismi di compensazione quali organismi di compensazione aventi un profilo di rischio più complesso. Una controparte centrale che effettua la compensazione di swap basati su titoli è sempre considerata come avente un profilo di rischio più complesso. Inoltre il Financial Stability Oversight Council può designare una controparte centrale come di rilevanza sistemica a norma della legge Dodd-Frank. Le controparti centrali con un profilo di rischio più complesso o che sono di importanza sistemica sono considerate «organismi di compensazione disciplinati». A tali controparti si applica il quadro rafforzato di cui alla SEC Rule 17Ad-22, lettere d) ed e). La presente decisione riguarda soltanto l'equivalenza dei requisiti giuridicamente vincolanti degli Stati Uniti applicabili alle controparti centrali che devono rispettare tali norme rafforzate.

(10)Ai sensi dell'Exchange Act, della legge Dodd-Frank e dei regolamenti della SEC, una controparte centrale che effettua la compensazione di titoli o di strumenti derivati basati su titoli, denominati dalla legge «swap basati su titoli», è tenuta a registrarsi presso la SEC o a chiedere l'esenzione dalla registrazione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.029.01.0027.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A029%3ATOC

 

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