Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.
(2)A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, comprese, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
(3)Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.
(4)È opportuno che i totali ammissibili di catture (TAC) siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi, con particolare riguardo ai consigli consultivi interessati.
(5)Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell’abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC dovrebbero seguire l’approccio precauzionale alla gestione della pesca di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull’evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.
(6)A norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i TAC degli stock soggetti a specifici piani pluriennali dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Il piano pluriennale per le acque occidentali è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ed è entrato in vigore nel 2019. Poiché non è possibile determinare gli intervalli FMSY per nessuno degli stock contemplati dal presente regolamento e rientranti nell’ambito di applicazione del piano pluriennale per le acque occidentali, le possibilità di pesca per tali stock dovrebbero essere fissate conformemente agli obiettivi del piano e tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili nonché dell’approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca quando non sono disponibili informazioni scientifiche adeguate, tenendo altresì conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock contemporaneamente rispettando il rendimento massimo sostenibile (MSY), in particolare quando ciò porta a una chiusura anticipata dell’attività di pesca.
(7)Se un TAC relativo a uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della PCP.
(8)Per alcuni TAC sono disponibili, alla voce indicata come «Altri», contingenti condivisi per gli Stati membri che non dispongono di un contingente assegnato. Gli Stati membri che hanno utilizzato questo contingente condiviso possono ottenere successivamente un contingente proprio, ad esempio attraverso uno scambio. Quando dichiarano le catture alla Commissione rispetto allo stesso TAC, gli Stati membri dovrebbero operare una distinzione tra le catture da imputare al proprio contingente e le catture da imputare al contingente condiviso. Per consentire tale distinzione, è opportuno inserire un codice di dichiarazione specifico.
(9)Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (3) ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico. A norma del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio decide gli stock ai quali non si applica l’articolo 3 o 4 dello stesso regolamento, in particolare in base allo stato biologico degli stock. Nel 2014 l’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha introdotto un ulteriore meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all’obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un’eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere lo stato biologico degli stock, dovrebbe essere stabilito che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(10)A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, l’obbligo di sbarco è pienamente applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2019 e tutte le specie soggette a limiti di cattura devono essere sbarcate. A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando si applica l’obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca sono stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare le catture. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e a norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/472, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che stabiliscono le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco nella forma di specifici piani in materia di rigetti.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.031.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A031%3ATOC
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