Decisione della Commissione del 10 Luglio 2014,che autorizza il Regno Unito a derogare a talune norme comuni in materia di sicurezza aerea a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)Il Regno Unito ha notificato la propria intenzione di concedere un'approvazione in deroga alle norme comuni in materia di sicurezza aerea, contenute nel regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2). A norma dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 216/2008, la Commissione ha valutato la necessità della deroga proposta e il livello di protezione da essa derivante sulla base della raccomandazione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in seguito «l'Agenzia»).

(2)La deroga proposta, notificata dal Regno Unito il 2 agosto 2013, riguarda la conversione delle attuali licenze nazionali per i piloti di aliante, di cui all'articolo 4, paragrafi 2, e 3, del regolamento (UE) n. 1178/2011. Il Regno Unito ha sostenuto che la deroga fosse necessaria affinché il titolare di qualsiasi qualifica non obbligatoria rilasciata dalla British Gliding Association (BGA) possa essere accreditato nel rispetto di tutte le relative parti dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1178/2011, secondo il rapporto di conversione sviluppato in consultazione con l'Agenzia, in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1178/2011. La deroga consentirà al Regno Unito di emettere licenze e certificati di istruttore ed esaminatore equivalenti e conformi alla parte FCL LAPL(S) o SPL per i titolari di dette qualifiche.

(3)Il Regno Unito ha inoltre dimostrato che, qualora la deroga proposta fosse concessa, si otterrebbe un livello di protezione equivalente. In base alla raccomandazione dell'Agenzia, pubblicata l'8 ottobre 2013, la Commissione ha concluso che la deroga proposta garantirà un livello di protezione equivalente a quello ottenuto con l'applicazione delle norme comuni in materia di sicurezza aerea, purché siano soddisfatte determinate condizioni.

(4)Conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 216/2008, una decisione della Commissione in cui si stabilisce che uno Stato membro può accordare una deroga proposta deve essere notificata a tutti gli Stati membri, che sarebbero inoltre legittimati ad applicare la misura in oggetto. Tutti gli Stati membri devono essere pertanto destinatari della presente decisione. La descrizione della deroga, nonché le condizioni ad essa collegate, dovrebbe essere tale da permettere agli altri Stati membri di applicare tale misura quando si trovano nella stessa situazione, senza richiedere un'ulteriore decisione da parte della Commissione. A tal fine, considerando che il rapporto di conversione citato non è stato reso pubblico, il Regno Unito deve metterlo a disposizione degli altri Stati membri che ne facciano richiesta. Inoltre, gli Stati membri devono scambiarsi informazioni sull'applicazione della misura, qualora la applichino, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, poiché tale applicazione possa produrre effetti al di fuori degli Stati membri che concedono la deroga.

(5)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Il Regno Unito può concedere approvazioni in deroga all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1178/2011 e applicare invece le norme previste dalla sezione 1 dell'allegato alla presente decisione, a condizione che le condizioni di cui alla sezione 2 dell'allegato siano rispettate.

Articolo 2

Tutti gli Stati membri sono autorizzati ad applicare la misura di cui all'articolo 1. Il Regno Unito mette a disposizione degli altri Stati membri che intendono applicare detta misura, e che ne facciano richiesta, il rapporto di conversione di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1178/2011. Gli Stati membri che applicano la misura lo notificano alla Commissione, all'Agenzia e alle autorità aeronautiche nazionali.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 Luglio 2014

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente

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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_196_R_0009

 

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