Decisione della Commissione del 10 Luglio 2014,che autorizza la Repubblica slovacca e il Regno Unito a derogare ad alcune norme comuni in materia di sicurezza aerea a norma dell'articolo 14, paragrafo .

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)La Repubblica slovacca e il Regno Unito hanno chiesto di applicare alcune deroghe alle norme comuni in materia di sicurezza aerea contenute nel regolamento (UE) n. 1178/2011 (2) della Commissione. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 216/2008, la Commissione ha valutato la necessità, e il livello di protezione che ne risulta, delle deroghe richieste, sulla base delle raccomandazioni dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in seguito «l'Agenzia»).

(2)La prima deroga, richiesta dalla Repubblica slovacca il 29 aprile 2013, riguardava i requisiti per il rinnovo delle abilitazioni strumentali e il superamento di un ulteriore esame teorico e di un test di abilitazione per tali abilitazioni, di cui alle lettere c) e d) della parte FCL.625 dell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011. La Repubblica slovacca sosteneva che tali requisiti non sono opportuni se il pilota detiene un'abilitazione strumentale sulla base della licenza di un paese terzo conforme all'allegato 1 della convenzione sull'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (in seguito «allegato 1 dell'ICAO»). La Repubblica slovacca ha inoltre dimostrato che si garantirebbe un livello di protezione equivalente, se si concedesse la deroga proposta. In base alla raccomandazione dell'Agenzia, pubblicata il martedì 4 giugno 2013, la Commissione ha concluso che la deroga fornirà un livello di protezione equivalente a quello conseguito mediante l'applicazione delle norme comuni in materia di sicurezza aerea, purché siano soddisfatte determinate condizioni.

(3)La seconda deroga, chiesta dalla Repubblica slovacca il 29 aprile 2013, riguardava il requisito del rinnovo delle abilitazioni per classe o per tipo, di cui alla lettera b) della parte FCL.740 dell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011. La Repubblica slovacca ha affermato che il requisito non è adeguato per i piloti che detengono un'abilitazione equivalente per classe o per tipo sulla basa della licenza di un paese terzo conforme all'allegato 1 dell'ICAO. La Repubblica slovacca ha inoltre dimostrato che si garantirebbe un livello di protezione equivalente, se si concedesse la deroga proposta. In base alla raccomandazione dell'Agenzia, pubblicata il martedì 4 giugno 2013, la Commissione ha concluso che la deroga fornirà un livello di protezione equivalente a quello conseguito mediante l'applicazione delle norme comuni in materia di sicurezza aerea, purché siano soddisfatte determinate condizioni.

(4)La terza deroga, richiesta dal Regno Unito il 21 giugno 2013 e modificata il 4 luglio, riguardava le condizioni per il rinnovo dell'abilitazione per la classe monomotore a pistoni e motoaliante, di cui alla lettera b), paragrafo 1), punto ii) di cui alla parte FCL.740.A dell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011. Il Regno Unito sosteneva che il requisito non è opportuno per i piloti che hanno mantenuto le abilitazioni strumentali e/o da istruttore ma non sono titolari di altre abilitazioni per classe o per tipo. Il Regno Unito ha dimostrato inoltre che si otterrebbe un livello di protezione equivalente, se si concedesse la deroga proposta. In base alla raccomandazione dell'Agenzia, pubblicata il 27 agosto 2013, la Commissione ha concluso che la deroga fornirà un livello di protezione equivalente a quello conseguito mediante l'applicazione delle norme comuni in materia di sicurezza aerea, purché siano soddisfatte determinate condizioni.

(5)La quarta deroga, richiesta dal Regno Unito il 10 luglio 2013, riguardava i prerequisiti che devono essere rispettati dai richiedenti un certificato SFE per velivoli, di cui alla lettera a) della parte FCL.1010.SFE dell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011. Il Regno Unito sosteneva che tali prerequisiti fossero incompleti, in quanto coprivano solo i velivoli ad equipaggio plurimo, e non i velivoli complessi ad alte prestazioni con un solo pilota. Il Regno Unito ha dimostrato inoltre che si otterrebbe un livello di protezione equivalente, se si concedesse la deroga proposta. In base alla raccomandazione dell'Agenzia, pubblicata il 27 agosto 2013, la Commissione ha concluso che la deroga fornirà un livello di protezione equivalente a quello conseguito mediante l'applicazione delle norme comuni in materia di sicurezza aerea, purché siano soddisfatte determinate condizioni.

(6)A norma dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 216/2008, una deroga concessa a uno Stato membro, deve essere notificata a tutti gli Stati membri, che avranno anche facoltà di applicare detta misura. Tutti gli Stati membri devono essere pertanto destinatari della presente decisione. La descrizione della deroga, nonché le condizioni ad essa collegate, dovrebbe essere tale da permettere agli altri Stati membri di applicare tale misura quando si trovano nella stessa situazione, senza richiedere un'ulteriore approvazione da parte della Commissione. Tuttavia, gli Stati membri devono scambiarsi informazioni sull'applicazione delle deroghe a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, poiché esse potrebbero avere effetti al di fuori degli Stati membri a cui sono concesse.

(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

La Repubblica slovacca può concedere approvazioni in deroga alle seguenti norme di attuazione di cui all'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011:

(1)lettere c) e d) della parte FCL.625 per «IR — Validità, rinnovo e ripristino» di detto allegato, a favore delle norme di cui al punto 1 dell'allegato I della presente decisione, a patto che siano rispettate le condizioni di cui al punto 2 dell'allegato I della presente decisione.

(2)lettera b) della parte FCL.740 «Validità e ripristino delle abilitazioni per classe o per tipo» di detto allegato, a favore delle norme di cui al punto 1 dell'allegato II della presente decisione, a patto che siano rispettate le condizioni di cui al punto 2 dell'allegato II della presente decisione;

Articolo 2

Il Regno Unito può concedere approvazioni in deroga alle seguenti norme di attuazione di cui all'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011:

(1)— velivoli» di detto allegato, a favore delle norme di cui al punto 1 dell'allegato III della presente decisione, a patto che siano rispettate le condizioni di cui al punto 2 dell'allegato III della presente decisione.

(2)lettera a) della parte FCL.1010.SFE «SFE — Prerequisiti» di detto allegato, a favore delle norme di cui al punto 1 dell'allegato IV della presente decisione, a patto che siano rispettate le condizioni di cui al punto 2 dell'allegato IV della presente decisione.

Articolo 3

Tutti gli Stati membri hanno diritto di applicare le misure di cui agli articoli 1 e 2, come specificato negli allegati alla presente decisione. Gli Stati membri notificano la misura alla Commissione, all'Agenzia e alle autorità aeronautiche nazionali.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 Luglio 2014

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_196_R_0008

 

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