Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (1) («l'accordo») riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa («il protocollo n. 3»).
(2)La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («la convenzione») stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti.
(3)L'Unione e la Svizzera hanno firmato la convenzione il 15 giugno 2011.
(4)L'Unione e la Svizzera hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 28 novembre 2011. Di conseguenza, in applicazione dell' articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, quest'ultima è entrata in vigore per l'Unione e per la Svizzera rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o gennaio 2012.
(5)L'articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il Comitato misto istituito dall'accordo dovrebbe adottare una decisione che sostituisca il protocollo n. 3 con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione.
(6)La posizione dell'Unione in seno al Comitato misto dovrebbe basarsi sul progetto di decisione allegato,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera per quanto riguarda la sostituzione del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto allegato alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione nel Comitato misto possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La decisione del Comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 23 Giugno 2014
Per il Consiglio
Il Presidente
C. ASHTON
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_196_R_0002