La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1)Il 25 giugno 2012 la società Helm AG ha presentato alle autorità competenti dell'Irlanda la richiesta di immettere sul mercato la proteina di semi di colza in qualità di nuovo ingrediente alimentare. La proteina di semi di colza è destinata a essere utilizzata come fonte di proteine vegetali nei prodotti alimentari esclusi gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento. Il 18 febbraio 2014 alla Commissione è stato notificato che i diritti della richiesta in attesa erano stati acquisiti dalla Siebte PMI Verwaltungs GmbH.
(2)Il 17 settembre 2012 l'organismo irlandese competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In detta relazione si giunge alla conclusione che la proteina di semi di colza soddisfa i criteri per i nuovi prodotti alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
(3)Il 4 ottobre 2012 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.
(4)Sono state presentate obiezioni motivate entro il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97.
(5)Il 14 febbraio 2013 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) chiedendo un'ulteriore valutazione della proteina di semi di colza come ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97.
(6)Il 10 ottobre 2013, nel suo «Scientific Opinion on the safety of “rapeseed protein isolate” as the Novel Food ingredient» (2) («Parere scientifico in merito alla sicurezza dell'isolato di proteina di semi di colza come nuovo ingrediente alimentare»), l'EFSA ha concluso che la proteina di semi di colza è sicura in quanto proteina aggiunta agli alimenti. Tuttavia, essa ha anche osservato che non si può escludere il rischio di sensibilizzazione ai semi di colza e che è probabile che i semi di colza possano provocare reazioni allergiche in persone allergiche alla senape.
(7)Pertanto, il parere fornisce una ragione sufficiente per stabilire che la proteina di semi di colza in qualità di nuovo ingrediente alimentare è conforme ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97, a condizione che l'etichettatura di alimenti contenenti proteina di semi di colza come ingrediente alimentare sia tale da consentire agli individui allergici alla senape di evitare il consumo di tali alimenti.
(8)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
La proteina di semi di colza di cui all'allegato può essere immessa sul mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare.
Articolo 2
La denominazione del nuovo ingrediente alimentare autorizzato dalla presente decisione sull'etichetta del prodotto alimentare che lo contiene è «proteina di semi di colza».
Articolo 3
L'etichettatura di un prodotto alimentare contenente proteina di semi di colza deve recare in modo ben visibile e leggibile che il prodotto contenente «proteina di semi di colza» come ingrediente alimentare può causare una reazione allergica per i consumatori allergici alla senape e ai prodotti a base di senape. Ove necessario, tale indicazione figura chiaramente accanto all'elenco degli ingredienti.
Articolo 4
La presente decisione è indirizzata a Siebte PMI Verwaltungs GmbH, Neuer Jungfernstieg 5, 20354 Amburgo, Germania
Fatto a Bruxelles, il 10 Luglio 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_196_R_0007