Il Consiglio di Associazione Ue-America Centrale,
visto l’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, in particolare l’articolo 36 dell’allegato II e l’articolo 345, paragrafo 2, lettera a), punto iv);
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 36 dell’allegato II e l’articolo 345, paragrafo 2, lettera a), punto iv), dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra («accordo») stabiliscono che il consiglio di associazione può modificare l’appendice 2 dell’allegato II dell’accordo.
(2)Alcune modifiche sono state introdotte il 1o gennaio 2012 e il 1o gennaio 2017 nella nomenclatura disciplinata dalla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («SA»).
(3)Le parti dell’accordo hanno stabilito di aggiornare le regole specifiche per prodotto al fine di tenere conto del SA 2012 e del SA 2017.
(4)Le modifiche apportate alle regole specifiche per prodotto nelle voci 2852 e 9619 che derivano dal SA 2012 sarebbero difficili da applicare a causa del gran numero di prodotti trasferiti in queste voci aventi ciascuno una regola diversa per la determinazione dell’origine. Le regole vigenti dovrebbero essere mantenute invariate, perché gli effetti della mancata applicazione delle modifiche non cambia sostanzialmente la determinazione dell’origine dei prodotti.
(5)Nel caso della maggior parte dei prodotti trasferiti alla voce 9619 per tenere conto del SA 2012, una regola alternativa prevede che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto. Tale regola alternativa dovrebbe essere aggiunta e il valore dei materiali non originari fissato ad un massimo del 50 %.
(6)Sono necessarie modifiche per correggere le norme dell’elenco per il capitolo 84 e la voce 8522. È opportuno cogliere l’occasione per includere tali modifiche nell’appendice 2.
(7)È opportuno modificare la nota 88 per quanto riguarda le regole d’origine dell’appendice 2 per i prodotti della voce 3920, per garantire la coerenza tra la versione spagnola e le altre versioni linguistiche.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.025.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A025%3ATOC
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