Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 Gennaio 2021 recante modifica dell’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

conflitto leggi

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono elencate le restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi. La voce 63 di tale allegato contiene restrizioni per quanto riguarda il piombo (n. CAS 7439-92-1, n. CE 231-100-4) e i composti del piombo.

(2)L’Unione e 23 Stati membri sono parti contraenti dell’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici (2) (AEWA). A norma del paragrafo 4.1.4 del piano d’azione allegato all’AEWA, le parti contraenti sono tenute ad adoperarsi per far cessare progressivamente quanto prima l’utilizzo di munizioni al piombo nell’ambito della caccia nelle zone umide, conformemente ai rispettivi calendari pubblicati.

(3)L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) impone agli Stati membri di attribuire un’importanza particolare alla protezione delle zone umide, specialmente delle zone d’importanza internazionale, quando adottano misure di conservazione relative alle specie migratrici che ritornano regolarmente.

(4)Il 3 dicembre 2015 la Commissione ha chiesto all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (l’«Agenzia»), a norma dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, di preparare un fascicolo per l’estensione della restrizione relativa al piombo e ai suoi composti di cui all’allegato XVII di tale regolamento, al fine di contenere i rischi per l’ambiente e la salute umana derivanti dall’uso del piombo e dei suoi composti nelle munizioni utilizzate per attività di tiro in zone umide (il «fascicolo a norma dell’allegato XV»). Al tempo stesso, la Commissione ha anche chiesto all’Agenzia di cominciare a raccogliere informazioni su altri usi delle munizioni al piombo, tra cui la caccia in terreni diversi dalle zone umide e il tiro sportivo, e sull’uso di pesi di piombo per la pesca.

(5)Il 21 giugno 2017 l’Agenzia ha pubblicato il fascicolo a norma dell’allegato XV (4) proponendo l’introduzione di una restrizione all’uso del piombo e dei relativi composti nelle munizioni utilizzate per attività di tiro all’interno di zone umide o in zone da cui i colpi sparati giungerebbero in zone umide. L’Agenzia ha inoltre proposto l’introduzione di una restrizione relativa al possesso di munizioni contenenti una concentrazione di piombo pari o superiore all’1 % («munizioni al piombo») nelle zone umide, al fine di rafforzare l’applicabilità della restrizione proposta riguardo all’utilizzo di piombo nelle munizioni per le attività di tiro. L’Agenzia ha concluso che l’utilizzo di piombo nelle munizioni per le attività di tiro in zone umide comporta un rischio per gli uccelli acquatici che ingeriscono le munizioni al piombo sparate, con conseguenti effetti tossicologici, anche letali.

(6)Si stima che ogni anno, nell’Unione, l’avvelenamento da piombo provochi un milione di decessi di uccelli acquatici. L’utilizzo di piombo nelle munizioni comporta rischi anche per le specie che si nutrono di uccelli contaminati da munizioni al piombo, oltre ai rischi per l’uomo derivanti dal consumo di uccelli acquatici abbattuti con munizioni al piombo, anche se quest’ultimo rischio è stato valutato dall’Agenzia solo in termini qualitativi. Nell’uomo, l’esposizione al piombo è associata ad effetti sullo sviluppo neurologico, compromissione della funzione renale e della fertilità, ipertensione, esiti avversi della gravidanza e decesso.

(7)L’Agenzia ha concluso che vi è ampia disponibilità di munizioni senza piombo, ad esempio all’acciaio o al bismuto, che costituiscono alternative tecnicamente possibili e presentano migliori profili di rischio e di pericolo per la salute umana e per l’ambiente rispetto alle munizioni al piombo. Inoltre le munizioni all’acciaio, che rappresentano l’alternativa alla quale più probabilmente verrà fatto ricorso, sono disponibili a un prezzo comparabile a quello delle munizioni al piombo.

(8)Nella maggior parte degli Stati membri vigono disposizioni che vietano o limitano l’utilizzo di piombo nelle munizioni nelle zone umide, ma le differenze fra tali disposizioni determinano livelli di riduzione del rischio diversi. Tanto più che le rotte degli uccelli migratori incrociano in genere diversi Stati membri e pertanto gli uccelli potrebbero ingerire munizioni al piombo sparate in Stati membri in cui sono assenti misure o sono in vigore misure più limitate. Il fascicolo a norma dell’allegato XV ha dimostrato che per affrontare in modo armonizzato i rischi derivanti dall’utilizzo di piombo nelle munizioni nelle zone umide è necessario agire a livello di Unione europea. La normativa di armonizzazione dovrebbe tuttavia basarsi su un livello di protezione elevato. Il risultato dell’armonizzazione non dovrebbe pertanto essere quello di obbligare gli Stati membri che hanno disposizioni nazionali più rigorose sulle munizioni al piombo ad abbandonare tali disposizioni, in quanto ciò comporterebbe una riduzione del livello di tutela dell’ambiente e della salute in tali Stati membri.

(9)L’Agenzia ha proposto un periodo di tre anni per l’introduzione della restrizione.

(10)Il 9 marzo 2018 il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’Agenzia ha adottato un parere a norma dell’articolo 70 del regolamento (CE) n. 1907/2006 in relazione al fascicolo a norma dell’allegato XV. Nel suo parere il RAC si è dichiarato d’accordo con le conclusioni dell’Agenzia, secondo cui l’ingestione da parte degli uccelli acquatici di munizioni al piombo sparate causa effetti tossicologici che possono comportare anche la morte. Per quanto riguarda la salute umana, il RAC ha concluso che il piombo è altamente tossico e che non è stata fissata alcuna soglia per gli effetti sullo sviluppo neurologico nei bambini o sulla pressione sanguigna o gli effetti renali negli adulti, per cui qualsiasi esposizione al piombo costituisce un rischio. Il RAC ha quindi concluso che la restrizione proposta costituisce una misura adeguata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.024.01.0019.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A024%3ATOC

 

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