Regolamento (UE) 2021/56 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 Gennaio 2021 che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana.

conflitto leggi

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)L’obiettivo della politica comune della pesca stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è assicurare uno sfruttamento delle risorse biologiche marine in grado di garantire condizioni sostenibili a livello ambientale, economico e sociale.

(2)Con la decisione 98/392/CE del Consiglio (4) l’Unione ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e l’accordo ai fini dell’applicazione di tale convenzione relativamente alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (5), che enunciano i principi e le norme in materia di conservazione e gestione delle risorse marine vive. Nell’ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, l’Unione partecipa agli sforzi intrapresi nelle acque internazionali allo scopo di salvaguardare gli stock ittici.

(3)Con la decisione 2006/539/CE del Consiglio (6) l’Unione ha approvato la convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica («convenzione»).

(4)La commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC) ha il potere di adottare decisioni («risoluzioni») per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile a lungo termine delle risorse alieutiche nella zona della convenzione. Le risoluzioni sono vincolanti per le parti contraenti. Esse sono rivolte essenzialmente alle parti contraenti della convenzione, ma contengono obblighi anche per gli operatori privati (ad esempio, i comandanti dei pescherecci). Le risoluzioni entrano in vigore 45 giorni dopo l’adozione e, per quanto riguarda l’Unione, devono essere attuate il prima possibile nel diritto dell’Unione.

(5)Con la decisione 2005/938/CE del Consiglio (7) l’Unione ha approvato l’accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini («accordo»), che ha istituito il programma internazionale per la conservazione dei delfini («programma IDCP»).

(6)Conformemente all’articolo XIV dell’accordo, l’IATTC ha un ruolo fondamentale nel coordinare l’attuazione dell’accordo stesso, nonché nell’attuare le misure che saranno adottate nell’ambito dell’IATTC.

(7)Nel quadro del programma IDCP, la riunione delle parti è responsabile dell’adozione di misure miranti a ridurre progressivamente a livelli prossimi allo zero la mortalità accidentale di delfini nella pesca del tonno con reti a circuizione a chiusura nella zona dell’accordo, tramite la fissazione di limiti annui. Tali misure diventano vincolanti per l’Unione.

(8)L’attuazione più recente delle risoluzioni è avvenuta tramite il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (8).

(9)Tenendo conto della possibilità che le risoluzioni siano oggetto di modifiche nel corso delle riunioni annuali dell’IATTC e al fine di trasporle rapidamente nel diritto dell’Unione, di rafforzare la parità di condizioni e dare ulteriore sostegno alla gestione sostenibile a lungo termine degli stock, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo agli aspetti seguenti: le specifiche tecniche riguardanti i palangari per squali, i periodi di chiusura, i tempi di trasmissione delle informazioni relative ai dispositivi di concentrazione del pesce (FAD — fish aggregating device), le disposizioni riguardanti la progettazione e l’uso di tali dispositivi, i tempi per la raccolta dei dati, le zone e le misure di mitigazione per la protezione degli uccelli marini, l’ambito di applicazione dei programmi di osservazione scientifica, le informazioni relative al registro regionale delle navi, il riferimento alla tabella per la trasmissione dei dati per i giornali di bordo e i registri di scarico, il documento statistico per il tonno obeso, le diverse tempistiche previste per la presentazione di relazioni e le linee guida sulla mortalità delle tartarughe marine. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (9). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(10)È opportuno che la delega di poteri prevista dal presente regolamento non pregiudichi l’attuazione delle future risoluzioni nel diritto dell’Unione mediante la procedura legislativa ordinaria.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.024.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A024%3ATOC

 

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