Il Consiglio di Associazione Ue-America Centrale,
visto l’accordo che istituisce un’associazione tra l’America centrale, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra («accordo»), in particolare l’articolo 37 dell’allegato II;
considerando quanto segue:
(1)L’allegato II dell’accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa.
(2)A norma dell’articolo 37 dell’allegato II dell’accordo, le parti concordano note esplicative riguardanti l’interpretazione, l’applicazione e l’amministrazione dell’allegato II in sede di sottocomitato per le dogane, alla facilitazione degli scambi e alle regole di origine e ne raccomandano l’approvazione da parte del consiglio di associazione.
(3)Poiché il certificato di circolazione delle merci EUR.1 di cui all’appendice 3 dell’allegato II dell’accordo è solo un modello, potrebbero sussistere lievi differenze nei moduli stampati dalle varie autorità. È opportuno chiarire che tali differenze non dovrebbero avere come effetto la mancata accettazione degli stessi.
(4)Al fine di garantire che tali differenze non siano fonte di difficoltà per l’accettazione dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e al fine di garantire un’interpretazione armonizzata da parte delle autorità pubbliche competenti delle parti, è opportuno fornire linee guida circa il contenuto del documento.
(5)Le note esplicative relative alle istruzioni per la compilazione dei certificati di circolazione EUR.1 contenute nell’allegato della presente decisione forniscono linee guida. Tuttavia esse dovrebbero essere lette in combinato disposto con le note esplicative relative all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 30 contenuti nell’allegato della presente decisione per quanto riguarda i motivi della mancata accettazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 per motivi tecnici e del rifiuto del regime preferenziale senza verifica.
(6)Sono fornite linee guida relative all’applicazione delle disposizioni concernenti la dichiarazione su fattura, alla base per l’applicazione del valore limite per qualsiasi esportatore per la compilazione di una dichiarazione su fattura, e per l’autorizzazione e il controllo degli esportatori autorizzati,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Sono approvate le note esplicative relative agli articoli 15, 16, 19, 20 e 30 dell’allegato II (concernente la definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa) dell’accordo in relazione al certificato di circolazione delle merci EUR.1, alle dichiarazioni su fattura, agli esportatori autorizzati e al controllo delle prove dell’origine che figurano nell’allegato della presente decisione.
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.025.01.0096.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A025%3ATOC
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