Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere della Banca centrale europea (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1)I mercati finanziari svolgono un ruolo fondamentale nel funzionamento delle economie moderne. Più integrati sono, maggiori saranno le possibilità di un’allocazione efficiente delle risorse economiche, con conseguenti potenziali benefici in termini di risultati economici. Per migliorare il funzionamento del mercato unico dei servizi finanziari, è tuttavia importante predisporre procedure atte a far fronte agli effetti delle turbolenze sui mercati e a garantire che, se un ente finanziario o un’infrastruttura del mercato finanziario che opera in tale mercato versa in difficoltà finanziarie o è sull’orlo del dissesto, tale evento non destabilizzi l’intero mercato finanziario né comprometta la crescita nell’economia in generale.
(2)Le controparti centrali (CCP) sono componenti essenziali dei mercati finanziari globali: s’interpongono tra i partecipanti fungendo da acquirente per ciascun venditore e da venditore per ciascun acquirente e rivestono un ruolo centrale nel trattamento delle operazioni finanziarie e nella gestione dell’esposizione ai vari rischi insiti in tali operazioni. Le CCP accentrano la gestione delle operazioni e posizioni delle controparti, adempiono agli obblighi derivanti dalle operazioni, e richiedono ai partecipanti un’adeguata garanzia sotto forma di margine e di contributo ai fondi di garanzia in caso di inadempimento.
(3)Con l’integrazione dei mercati finanziari nell’Unione le CCP hanno registrato un’evoluzione, passando da un ruolo principalmente di servizio dei bisogni e mercati nazionali a una funzione di snodo essenziale dei mercati finanziari nella più ampia dimensione dell’Unione. Oggi le CCP autorizzate nell’Unione compensano varie categorie di prodotti, che includono i derivati finanziari e su merci, sia quotati sia fuori borsa (OTC), i titoli azionari a pronti, le obbligazioni e prodotti quali le operazioni di pronti contro termine. Vanno oltre le frontiere nazionali prestando servizi a una vasta gamma di enti finanziari e di altra natura in tutta l’Unione. Sebbene alcune CCP restino concentrate sul mercato nazionale, sono tutte a rilevanza sistemica almeno nel rispettivo mercato nazionale.
(4)Poiché un volume consistente del rischio finanziario presente nel sistema finanziario dell’Unione si concentra nelle CCP, che lo trattano per conto dei partecipanti diretti e relativi clienti, è essenziale che esse siano sottoposte a una regolamentazione efficace e a una vigilanza rigorosa. Il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) impone alle CCP autorizzate nell’Unione di soddisfare rigorose norme prudenziali, organizzative e relative alla condotta negli affari. Spetta alle autorità competenti, collaborando nell’ambito di collegi di vigilanza in cui confluiscono diverse autorità per le funzioni specifiche cui sono deputate, esercitare un controllo completo sulle attività delle CCP. Conformemente agli impegni assunti dai leader del G20 a seguito della crisi finanziaria del 2008, il regolamento (UE) n. 648/2012 impone altresì l’obbligo di compensare a livello centrale i derivati OTC standardizzati tramite una CCP. Con l’entrata in vigore dell’obbligo di compensazione centralizzata dei derivati OTC, aumenteranno verosimilmente il volume e la gamma di attività svolte dalle CCP, il che potrebbe a sua volta determinare una sfida supplementare per le strategie di gestione dei rischi delle CCP.
(5)Il regolamento (UE) n. 648/2012 ha concorso ad aumentare la resilienza delle CCP e dei mercati finanziari più in generale a fronte dell’ampia gamma dei rischi trattati e concentrati nelle CCP. Nessun sistema di norme e prassi è tuttavia in grado di ovviare al fatto che le risorse attuali possono risultare insufficienti a gestire i rischi cui sono esposte le CCP, fra cui l’inadempimento di uno o più partecipanti diretti. Nell’ipotesi di gravi difficoltà finanziarie o di dissesto imminente, in linea di massima gli enti finanziari dovrebbero essere sottoposti a procedura ordinaria di insolvenza. Con la crisi finanziaria del 2008 è tuttavia emerso che, specie in un periodo di prolungata instabilità e incertezza economica, tale procedura può perturbare funzioni che sono essenziali per l’economia, mettendo a repentaglio la stabilità finanziaria. Può darsi che le procedure ordinarie di insolvenza applicabili alle imprese non siano sempre in grado di assicurare un intervento sufficientemente rapido o di dare la giusta priorità alla continuità delle funzioni essenziali degli enti finanziari nell’ottica di preservare la stabilità finanziaria. Per ovviare a tali conseguenze negative della procedura ordinaria di insolvenza è necessario predisporre uno specifico quadro di risoluzione delle CCP.
(6)La crisi finanziaria del 2008 ha evidenziato la mancanza di strumenti adeguati atti a preservare le funzioni essenziali assolte dagli enti finanziari in dissesto. Ha altresì messo in luce l’assenza di quadri normativi che consentissero alle autorità, specie se situate in Stati membri o giurisdizioni diversi, di collaborare e coordinarsi per poter agire rapidamente e con risolutezza. Privi di tali strumenti e in assenza di quadri di cooperazione e coordinamento, gli Stati membri sono stati costretti ad usare il denaro dei contribuenti per salvare gli enti finanziari, in modo da arginare il contagio e contenere il panico. Benché non beneficiarie dirette di sostegno finanziario pubblico straordinario nel corso della crisi finanziaria del 2008, le CCP erano al riparo dagli effetti che avrebbero altrimenti subito se le banche non avessero adempiuto agli obblighi che avevano nei loro confronti. Un quadro di risanamento e risoluzione delle CCP integra il quadro di risoluzione delle banche adottato a norma della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ed è quindi necessario per evitare il ricorso al denaro dei contribuenti in caso di dissesto disordinato di una di esse. All’interno di tale quadro si dovrebbe altresì tener conto della possibilità che le CCP siano sottoposte a risoluzione per motivi diversi dall’inadempimento di uno o più dei loro partecipanti diretti.
(7)L’obiettivo di un quadro credibile di risanamento e risoluzione è garantire, per quanto possibile, che le CCP predispongano misure per uscire dalle difficoltà finanziarie, mantenere le funzioni essenziali della CCP in dissesto o a rischio di dissesto liquidandone nel contempo le altre attività con procedura ordinaria di insolvenza, nonché preservare la stabilità finanziaria ed evitare effetti negativi significativi sul sistema finanziario la sua capacità di fornire servizi al sistema economico riducendo nel contempo al minimo il costo del dissesto della CCP per i contribuenti. Un quadro di risanamento e risoluzione rafforza ulteriormente la preparazione delle CCP e delle autorità ad attenuare gli effetti delle difficoltà finanziarie e permette alle autorità di avere una visione più chiara del grado di preparazione delle CCP agli scenari di stress. Conferisce inoltre alle autorità i poteri che permettono loro di prepararsi alla potenziale risoluzione della CCP e di gestirne in modo coordinato il deterioramento, contribuendo così al buon funzionamento dei mercati finanziari.
(8)Attualmente non vigono nell’Unione norme armonizzate sul risanamento e la risoluzione delle CCP. Alcuni Stati membri hanno già adottato modifiche normative che impongono alle CCP di redigere piani di risanamento e che introducono meccanismi atti alla risoluzione delle CCP in dissesto. Vi sono inoltre fra gli Stati membri notevoli differenze sostanziali e procedurali sotto il profilo delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative che disciplinano l’insolvenza delle CCP. La mancanza di presupposti, poteri e procedure comuni per il risanamento e la risoluzione delle CCP rischia di costituire un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno e di intralciare la cooperazione tra le autorità nazionali che si trovano ad affrontare il dissesto di una CCP e ad applicare appropriati meccanismi di allocazione delle perdite nei confronti dei relativi partecipanti diretti, sia nell’Unione che a livello globale. Questo vale in particolare quando, per via del diverso approccio seguito, le autorità nazionali non dispongono del medesimo grado di controllo o della stessa capacità di procedere alla risoluzione delle CCP. Le diversità fra i regimi di risanamento e risoluzione potrebbero influire sulle CCP e sui partecipanti diretti e relativi clienti in misura diversa nei vari Stati membri, potenzialmente falsando la concorrenza nel mercato interno. La mancanza di norme e strumenti comuni per gestire le difficoltà finanziarie o il dissesto in cui versa una CCP può incidere sulla scelta dei partecipanti diretti e relativi clienti quanto alla compensazione e sulla scelta della CCP quanto al luogo di stabilimento, impedendo quindi alle CCP di godere appieno delle libertà fondamentali riconosciute loro nel mercato interno. Questo potrebbe a sua volta scoraggiare i partecipanti diretti e relativi clienti dall’accesso transfrontaliero alle CCP nel mercato interno e ostacolare un’ulteriore integrazione dei mercati di capitali dell’Unione. È pertanto necessario che in tutti gli Stati membri vigano norme comuni in materia di risanamento e risoluzione così che le CCP possano esercitare le libertà garantite loro dal mercato interno senza subire limitazioni derivanti dalla capacità finanziaria degli Stati membri e delle relative autorità di gestire i dissesti delle CCP.
(9)La revisione del quadro normativo applicabile alle banche e ad altri enti finanziari effettuata sulla scia della crisi finanziaria del 2008, in particolare l’inasprimento dei requisiti patrimoniali e di riserve di liquidità delle banche, il miglioramento degli strumenti di politica macroprudenziale e norme esaurienti in materia di risanamento e risoluzione delle banche, ha ridotto la probabilità di crisi in futuro e migliorato la resilienza di tutti gli enti finanziari e di tutte le infrastrutture di mercato, CCP comprese, allo stress economico, sia esso provocato da perturbazioni sistemiche o da eventi specifici a un singolo ente. Dal 1o gennaio 2015 si applica negli Stati membri un regime di risanamento e risoluzione per le banche a norma della direttiva 2014/59/UE.
(10)Muovendo dalla linea seguita per il risanamento e la risoluzione delle banche, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero essere preparate e disporre di strumenti adeguati a gestire le situazioni che comportano il dissesto di CCP. Date tuttavia le differenze che le separano per funzioni e modelli aziendali, banche e CCP presentano rischi diversi. Sono quindi necessari strumenti e poteri specifici per le ipotesi di dissesto di una CCP provocato dal dissesto dei partecipanti diretti o scaturito da eventi diversi dall’inadempimento.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.022.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A022%3ATOC
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