Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio (2) relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia limita la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi con attività militari in relazione a beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (3) a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia. Limita inoltre la fornitura alla Somalia di beni che possono contribuire alla fabbricazione di ordigni esplosivi improvvisati.
(2)Il 12 novembre 2020 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 2551 (2020). La risoluzione modifica fra l’altro le deroghe all’embargo sulle armi per quanto riguarda determinate forniture di armi e i relativi finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica a beneficio delle forze di sicurezza somale, oltre ad ampliare l’elenco di beni soggetti a controllo che possono servire per la fabbricazione di ordigni esplosivi improvvisati.
(3)Il 22 gennaio 2021 è stata adottata la decisione (PESC) 2021/48 del Consiglio (4), che modifica la decisione 2010/231/PESC conformemente all’UNSCR 2551 (2020).
(4)Poiché alcune di queste modifiche rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede pertanto un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
(5)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 147/2003,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 147/2003 è così modificato:
1)L’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
1.È vietato:
a)Fornire a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con attività militari per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (*);
b)Fornire a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa con attività militari in relazione a beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.023.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A023%3ATOC
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