La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia in suini domestici o selvatici (gli Stati membri interessati). L’allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell’Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/15 della Commissione (5), a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Slovacchia.
(2)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2021/15 si sono verificati nuovi casi di peste suina africana in suini selvatici in Slovacchia.
(3)Nel gennaio 2021 sono stati rilevati vari casi di peste suina africana in suini selvatici nel distretto di Košice-okolie in Slovacchia, in una zona elencata nell’allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situata nelle immediate vicinanze di una zona attualmente elencata nella parte I di tale allegato. Tali nuovi casi di peste suina africana rilevati in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale zona della Slovacchia, attualmente elencata nella parte I di detto allegato, situata nelle immediate vicinanze della zona elencata nella parte II colpita da tali recenti casi di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato, e anche le attuali delimitazioni di cui alla parte I dovrebbero essere ridefinite ed estese in modo da tenere conto di questi recenti casi.
(4)A seguito dei recenti casi di peste suina africana in suini selvatici in Slovacchia, e tenendo conto dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione, la regionalizzazione in tale Stato membro è stata riesaminata e aggiornata. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche devono riflettersi nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(5)Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Slovacchia e includerle debitamente negli elenchi dell’allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(6)Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare all’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile.
(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 Gennaio 2021
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.016.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A016%3ATOC
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